Art. 73.
                  Revoca della licenza obbligatoria
  1.  La  licenza  obbligatoria e' revocata con decreto del Ministero
delle  attivita'  produttive,  qualora  non  risultino  adempiute  le
condizioni  stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure qualora
il  titolare  della  licenza  non  abbia  provveduto al pagamento del
compenso nella misura e con le modalita' prescritte.
  2.  La  licenza  obbligatoria  e' altresi' revocata con decreto del
Ministero  delle  attivita' produttive se e quando le circostanze che
hanno   determinato   la   concessione  cessino  di  esistere  ed  e'
improbabile  che  tornino  a  verificarsi  oppure su istanza concorde
delle parti.
  3.  La  revoca  puo' essere richiesta dal titolare del brevetto con
istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che ne da'
pronta   notizia   mediante   lettera   raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  al  titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro
sessanta  giorni  dalla  data di ricevimento della raccomandata, puo'
opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio
italiano   brevetti   e   marchi.   Si   applicano   le  disposizioni
dell'articolo 199, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
  4.  In  caso  di  revoca,  colui che aveva ottenuto la licenza puo'
attuare  l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o
in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.