Art. 74.
                         Invenzioni militari
  1.   Le   disposizioni   relative   alla   concessione  di  licenza
obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione delle invenzioni,
oppure  su  brevetto  dipendente,  non  si  applicano alle invenzioni
brevettate  appartenenti  all'amministrazione  militare  o  a  quelle
sottoposte dall'amministrazione militare al vincolo del segreto.