Art. 75.
             Decadenza per mancato pagamento dei diritti
  1.  Il  brevetto  per invenzione decade per mancato pagamento entro
sei   mesi  dalla  data  di  scadenza  del  diritto  annuale  dovuto,
subordinatamente  all'osservanza  delle disposizioni dei commi 2, 3 e
4.
  2.  Trascorso  il  mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi
altresi'  inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento e'
ammesso  con l'applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto
il  termine  utile  per  il pagamento del diritto, l'Ufficio italiano
brevetti   e   marchi  notifica  all'interessato,  con  comunicazione
raccomandata,  che  non  risulta effettuato nel termine prescritto il
pagamento  del  diritto dovuto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi,
dopo  trenta  giorni  dalla data di comunicazione anzidetta, da' atto
nel  registro  dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta
decadenza  del  brevetto  per  mancato pagamento del diritto annuale,
pubblicando  poi  nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza
stessa.
  3.  Il  titolare  del  brevetto, ove provi di avere tempestivamente
effettuato  il pagamento, puo' chiedere, con ricorso alla Commissione
dei   ricorsi,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del
Bollettino  ufficiale,  l'annullamento della anzidetta annotazione di
decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede,
udita  la  parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le
loro  eventuali  osservazioni  scritte. Tanto della presentazione del
ricorso,  quanto  del  dispositivo  della sentenza, deve essere presa
nota  nel  registro  dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino
ufficiale.
  4.  Intervenuta  la pubblicazione di cui al comma 2 e trascorsi sei
mesi dalla data di tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato
respinto,  il  brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque
dal  compimento  dell'ultimo  anno  per  il  quale  sia  stato pagato
utilmente il diritto.