Art. 76.
                              Nullita'
  1. Il brevetto e' nullo:
    a)  se  l'invenzione  non e' brevettabile ai sensi degli articoli
45, 46, 48, 49, e 50;
    b)  se,  ai sensi dell'articolo 51, l'invenzione non e' descritta
in  modo  sufficientemente  chiaro e completo da consentire a persona
esperta di attuarla;
    c)  se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della
domanda iniziale;
    d)  se  il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e
l'avente  diritto  non  si  sia  valso  delle  facolta'  accordategli
dall'articolo 118.
  2.  Se  le  cause  di  nullita'  colpiscono  solo  parzialmente  il
brevetto,  la  relativa  sentenza  di  nullita' parziale comporta una
corrispondente limitazione del brevetto stesso.
  3.  Il  brevetto  nullo  puo'  produrre  gli  effetti di un diverso
brevetto  del  quale  contenga i requisiti di validita' e che sarebbe
stato  voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la
nullita'.  La  domanda  di  conversione  puo' essere proposta in ogni
stato  e  grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per
la validita' dei diverso brevetto dispone la conversione del brevetto
nullo.  Il  titolare  del  brevetto  convertito,  entro  sei mesi dal
passaggio  in  giudicato  della  sentenza  di  conversione,  presenta
domanda  di  correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata
la  corrispondenza  del  testo alla sentenza, lo rende accessibile al
pubblico.
  4.  Qualora  la  conversione comporti il prolungamento della durata
originaria  del  brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista
della   prossima  scadenza  avevano  compiuto  investimenti  seri  ed
effettivi  per  utilizzare  l'oggetto  del  brevetto hanno diritto di
ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo
di maggior durata.
  5. Il brevetto europeo puo' essere dichiarato nullo per l'Italia ai
sensi  del  presente  articolo  ed,  altresi',  quando  la protezione
conferita dal brevetto e' stata estesa.