Art. 78.
                              Rinuncia
  1.  Il  titolare  puo'  rinunciare  al  brevetto  con atto ricevuto
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei
brevetti.
  2.  Qualora  in  relazione  al  brevetto  siano  trascritti  atti o
sentenze  che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi
sul  brevetto  ovvero  domande  giudiziali  con  le  quali  si chiede
l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinuncia e' senza
effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.