Art. 79.
                             Limitazione
  1.  Il  brevetto puo' essere limitato su istanza del titolare, alla
quale  devono  unirsi  la  descrizione, le rivendicazioni e i disegni
modificati.
  2.  Ove  l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il
richiedente  dovra'  provvedere  a versare nuovamente la tassa per la
pubblicazione  a  stampa  della descrizione e dei disegni, qualora si
fosse  gia'  provveduto  alla  stampa  del  brevetto  originariamente
concesso.
  3.  L'istanza di limitazione non puo' essere accolta se e' pendente
un  giudizio  di  nullita'  del brevetto e finche' non sia passata in
giudicato  la  relativa  sentenza.  Neppure  puo'  essere  accolta in
mancanza  del  consenso  dei  terzi  che  abbiano  trascritto  atti o
sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali o domande
giudiziali  con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di
tali diritti.
  4.  L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la
notizia della limitazione del brevetto.