Art. 79. Limitazione 1. Il brevetto puo' essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati. 2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovra' provvedere a versare nuovamente la tassa per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni, qualora si fosse gia' provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso. 3. L'istanza di limitazione non puo' essere accolta se e' pendente un giudizio di nullita' del brevetto e finche' non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure puo' essere accolta in mancanza del consenso dei terzi che abbiano trascritto atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali o domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti. 4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.