Art. 8.
              Ritratti di persone, nomi e segni notori
  1.  I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi
senza  il  consenso  delle  medesime  e, dopo la loro morte, senza il
consenso  del  coniuge  e  dei figli; in loro mancanza o dopo la loro
morte,  dei  genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo
la  morte  anche  di  questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado
incluso.
  2.   I  nomi  di  persona  diversi  da  quelli  di  chi  chiede  la
registrazione  possono essere registrati come marchi, purche' il loro
uso  non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha
diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha
tuttavia  la  facolta'  di  subordinare  la registrazione al consenso
stabilito  al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedira' a
chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta.
  3.   Se   notori,  possono  essere  registrati  come  marchio  solo
dall'avente  diritto,  o con il consenso di questi, o dei soggetti di
cui  al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico,
letterario,  scientifico,  politico  o  sportivo,  le denominazioni e
sigle  di  manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi
finalita' economiche, nonche' gli emblemi caratteristici di questi.