Art. 80
                         Licenza di diritto
  1.  Il  richiedente  o il titolare del brevetto nella domanda o con
istanza  anche  del  mandatario  che  per-venga  all'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi,  se  non  e'  trascritta licenza esclusiva, puo'
offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione.
  2.  Gli  effetti  della  licenza  decorrono  dalla notificazione al
titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non e' accettato il
compenso.
  3.  In  quest'ultimo  caso alla determinazione della misura e delle
modalita'   di   pagamento  del  compenso  provvede  un  collegio  di
arbitratori,  composto  di tre membri, nominati uno da ciascuno delle
parti  ed  il  terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo,
dal  presidente  della  commissione  dei  ricorsi.  Il collegio degli
arbitratori   deve   procedere   con   equo   apprezzamento.   Se  la
determinazione  e'  manifestamente  iniqua  od  erronea oppure se una
delle   parti   rifiuta   di  nominare  il  proprio  arbitratore,  la
determinazione e' fatta dal giudice.
  4.  Il compenso puo' essere modificato negli stessi modi prescritti
nella  determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti
o  rivelati  fatti  che  fanno  apparire manifestamente inadeguato il
compenso gia' fissato.
  5.  Il  richiedente  o  titolare  del brevetto che abbia offerto al
pubblico  licenza  sul  brevetto ha diritto alla riduzione alla meta'
dei diritti annuali.
  6.  La  riduzione di cui al comma e' concessa dall'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi.  La  dichiarazione di offerta viene annotata nel
registro  dei  brevetti,  pubblicata  nel Bollettino e gli effetti di
essa perdurano finche' non e' revocata.