Art. 81.
     Licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro
  1.  E'  consentito  a  soggetti  terzi  che  intendano produrre per
l'esportazione  principi  attivi coperti da certificati complementari
di  protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349,
di  avviare  con  i  titolari  dei  certificati  suddetti,  presso il
Ministero  delle  attivita' produttive, una procedura per il rilascio
di  licenze  volontarie  non  esclusive a titolo oneroso nel rispetto
della legislazione vigente in materia.
  2. Le licenze di cui al comma 1 sono comunque valide unicamente per
l'esportazione  verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del
certificato complementare di protezione non esiste, e' scaduta ovvero
nei   quali  l'esportazione  del  principio  attivo  non  costituisce
contraffazione  del  relativo brevetto, in conformita' alle normative
vigenti nei Paesi di destinazione.
  3.  La  licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato
complementare a cui fa riferimento.
 
          Nota all'art. 81:
              - Per  la legge 19 ottobre 1991, n. 349, vedasi la nota
          alle premesse.