Art. 81-ter
                          (( (Definizioni)

  1. Ai fini del presente codice si intende per:
    a)  materiale  biologico:  un  materiale  contenente informazioni
genetiche,  autoriproducibile  o  capace  di riprodursi in un sistema
biologico;
    b)  procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale
si  utilizzi  un materiale microbiologico, che comporta un intervento
su    materiale   microbiologico   o   che   produce   un   materiale
microbiologico.
  2.  Un  procedimento  di  produzione  di  vegetali  o di animali e'
essenzialmente  biologico  quando  consiste integralmente in fenomeni
naturali quali l'incrocio o la selezione.
  3.  La nozione di varieta' vegetale e' definita dall'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.))