Art. 81-quinquies
                           (( (Esclusioni)

  1.  Ferme  le  esclusioni  di  cui  all'articolo  45, comma 4, sono
esclusi dalla brevettabilita':
    a)  il  corpo  umano, sin dal momento del concepimento e nei vari
stadi  del  suo  sviluppo,  nonche'  la  mera  scoperta  di uno degli
elementi  del  corpo  stesso,  ivi compresa la sequenza o la sequenza
parziale  di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale
sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignita' e
l'integrita' dell'uomo e dell'ambiente;
    b)  le  invenzioni  il  cui sfruttamento commerciale e' contrario
alla  dignita'  umana,  all'ordine  pubblico  e al buon costume, alla
tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli
animali,  alla  preservazione  dei  vegetali e della biodiversita' ed
alla  prevenzione  di  gravi  danni  ambientali,  in  conformita'  ai
principi  contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli
aspetti   dei   diritti  di  proprieta'  intellettuale  attinenti  al
commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:
      1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque
sia  la  tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato
dell'organismo donato e la finalita' della clonazione;
      2)  i  procedimenti  di  modificazione  dell'identita' genetica
germinale dell'essere umano;
      3)  ogni  utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee
di cellule staminali embrionali umane;
      4)  i  procedimenti  di  modificazione  dell'identita' genetica
degli  animali,  atti  a  provocare su questi ultimi sofferenze senza
utilita'  medica  sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonche'
gli animali risultanti da tali procedimenti;
      5)  le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico,
il,    cui    sfruttamento   conduca   ad   una   discriminazione   o
stigmatizzazione  dei  soggetti umani su basi genetiche, patologiche,
razziali,  etniche,  sociali  ed  economiche, ovvero aventi finalita'
eugenetiche e non diagnostiche;
    c)  una  semplice  sequenza  di  DNA, una sequenza parziale di un
gene,  utilizzata  per produrre una proteina o una proteina parziale,
salvo  che  venga  fornita  l'indicazione  e  la  descrizione  di una
funzione  utile  alla  valutazione  del  requisito  dell'applicazione
industriale  e  che  la  funzione corrispondente sia specificatamente
rivendicata;  ciascuna  sequenza  e'  considerata  autonoma  ai  fini
brevettuali  nel  caso  di sequenze sovrapposte solamente nelle parti
non essenziali all'invenzione.
  2.  E',  comunque,  escluso dalla brevettabilita' ogni procedimento
tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.))