Art. 81-sexies
                    (( (Estensione della tutela)

  1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale
biologico   dotato,   in   seguito   all'invenzione,  di  determinate
proprieta'  si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati
mediante   riproduzione   o   moltiplicazione  in  forma  identica  o
differenziata e dotati delle stesse proprieta'.
  2.   La  protezione  attribuita  da  un  brevetto  relativo  ad  un
procedimento  che consente di produrre un materiale biologico dotato,
per  effetto dell'invenzione, di determinate proprieta' si estende al
materiale  biologico  direttamente ottenuto da tale procedimento ed a
qualsiasi  altro materiale biologico derivato dal materiale biologico
direttamente  ottenuto  mediante  riproduzione  o  moltiplicazione in
forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprieta'.
  3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 81-quinquies, comma 1,
lettera  a),  la  protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto
contenente  o  consistente  in  un'informazione genetica si estende a
qualsiasi  materiale nel quale il prodotto e' incorporato e nel quale
l'informazione genetica e' contenuta e svolge la sua funzione.))