Art. 81-octies
                      (( (Licenza obbligatoria)

  1.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  rilascia  una licenza
obbligatoria anche a favore:
    a)   del   costitutore,   per   lo   sfruttamento  non  esclusivo
dell'invenzione  protetta  dal  brevetto,  qualora  tale  licenza sia
necessaria allo sfruttamento di una varieta' vegetale;
    b)   del   titolare  di  un  brevetto  riguardante  un'invenzione
biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.
  2.  Il  rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene secondo le
procedure  e  alle condizioni di cui agli articoli 71 e 72, in quanto
compatibili.
  3.  In  caso  di concessione della licenza obbligatoria il titolare
del  brevetto  ed  il titolare della privativa per ritrovati vegetali
hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che,
in  mancanza  di  accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
  4.  Il rilascio della licenza di cui al comma 1 e' subordinato alla
dimostrazione, da parte del richiedente:
    a)  che  si  e'  rivolto  invano al titolare del brevetto o della
privativa   sui   ritrovati   vegetali   per   ottenere  una  licenza
contrattuale;
    b)  che  la  varieta'  vegetale  o  l'invenzione  costituisce  un
progresso  tecnico  significativo,  di  notevole  interesse economico
rispetto   all'invenzione  indicata  nel  brevetto  o  alla  varieta'
vegetale protetta.))