Art. 82.
                        Oggetto del brevetto
  1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilita' i
nuovi  modelli  atti a conferire particolare efficacia o comodita' di
applicazione  o  di  impiego  a macchine, o parti di esse, strumenti,
utensili  od  oggetti  di  uso  in  genere,  quali  i  nuovi  modelli
consistenti     in     particolari    conformazioni,    disposizioni,
configurazioni o combinazioni di parti.
  2.  Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la
protezione delle singole parti.
  3. Gli effetti del brevetto per modello di utilita' si estendono ai
modelli  che  conseguono  pari utilita', purche' utilizzino lo stesso
concetto innovativo.