Art. 84.
                      Brevettazione alternativa
  1.   E'   consentito  a  chi  chiede  il  brevetto  per  invenzione
industriale,   ai   sensi   del   presente   codice,   di  presentare
contemporaneamente  domanda  di  brevetto per modello di utilita', da
valere  nel  caso  che la prima non sia accolta o sia accolta solo in
parte.
  2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziche' un'invenzione o
viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato,
assegnandogli  un  termine,  a modificare la domanda stessa, la quale
tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.
  3. Se la domanda di brevetto per modello di utilita' contiene anche
un'inverzione o viceversa, e' applicabile l'articolo 161.