Art. 96.
               Risarcimento del danno ed equo compenso
  1.  Chiunque,  dopo  la  registrazione  della  topografia o dopo la
diffida  di  colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove
accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 95, e' tenuto al
risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni del capo III.
  2.  Se  gli  atti  di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di
sfruttamento  commerciale  del prodotto a semiconduttori con menzione
di  riserva  e  la registrazione della topografia, il responsabile e'
tenuto  a  corrispondere  solo  un  equo  compenso  al titolare della
topografia registrata.
  3.  Se  gli  atti  indicati  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma 1
dell'articolo  95  avvengono  dopo  il  primo  atto  di  sfruttamento
commerciale  di  un  prodotto  a  semiconduttori  senza  menzione  di
riserva,  il  titolare  della  topografia registrata ha diritto ad un
equo  compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere
una  licenza  ad  eque  condizioni  per  continuare  a  sfruttare  la
topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata.
Qualora  il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una
licenza   contrattuale,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni in materia di concessione di licenza obbligatoria di cui
alla  sezione  IV,  incluse quelle relative alla determinazione della
misura  e  delle  modalita'  di  pagamento  del  compenso  in caso di
opposizione.
  4.  Chi  ha  acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o
senza  avere  una  ragione  valida  di  ritenere  che  il prodotto e'
tutelato  da  registrazione,  ha diritto a continuare lo sfruttamento
commerciale  del prodotto. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere
saputo  o  avere  avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a
semiconduttori  e'  tutelato,  e'  dovuto  il  pagamento  di  un equo
compenso.  L'avente  causa  dell'acquirente  di cui al presente comma
conserva gli stessi diritti ed obblighi.
  5.  Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale
si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di
riservatezza, secondo le indicazioni di cui all'articolo 92, comma 1.