Art. 97.
                    Nullita' della registrazione
  1.  La  domanda  diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di
nullita' della registrazione della topografia puo' essere promossa in
qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se e' omesso, non
sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:
    a) i requisiti di proteggibilita' di cui all'articolo 88;
    b)  il  proprietario della topografia non sia alcuno dei soggetti
indicati all'articolo 92, comma 1, lettera b);
    c)  non  sia  stata  chiesta  la registrazione in Italia entro il
termine  previsto  all'articolo  92,  comma  1, lettera a) e, qualora
trattisi  di  topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato
nel  biennio  precedente  il  18 marzo 1989, la registrazione non sia
stata richiesta entro il 18 marzo 1990;
    d) non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento
in apposita dichiarazione scritta;
    e)   la   domanda  di  registrazione  non  presenta  i  requisiti
richiesti.