Art. 98. 
                        Oggetto della tutela 
  1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali  e  le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette
al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: 
    a) siano segrete, nel senso che non  siano  nel  loro  insieme  o
nella  precisa  configurazione  e  combinazione  dei  loro   elementi
generalmente note o  facilmente  accessibili  agli  esperti  ed  agli
operatori del settore; 
    b) abbiano valore economico in quanto segrete; 
    c) siano sottoposte, da parte  delle  persone  al  cui  legittimo
controllo  sono  soggette,  a  misure  da  ritenersi  ragionevolmente
adeguate a mantenerle segrete. 
  2. Costituiscono altresi' oggetto di protezione i dati  relativi  a
prove  o  altri  dati  segreti,  la  cui  elaborazione  comporti   un
considerevole impegno  ed  alla  cui  presentazione  sia  subordinata
l'autorizzazione dell'immissione in commercio  di  prodotti  chimici,
farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.