Art. 13.
      Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il
    potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al
        reimpiego nonche' conferma dell'indennizzabilita' della
   disoccupazione nei casi di sospensione dell'attivita' lavorativa.

    1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo anche attraverso la
  graduale   attuazione  delle  deleghe  legislative  in  materia  di
  previdenza  complementare  previste dall'articolo 1, comma 2, della
  legge   23   agosto   2004,   n.  243,  e'  autorizzata,  ai  sensi
  dell'articolo  1,  comma  42,  della medesima legge, la spesa di 20
  milioni  di  euro  per  l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno
  2006  e 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo
  onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200
  milioni  di  euro  per l'anno 2006 e 506 milioni di euro per l'anno
  2007,   mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
  dell'unita'   previsionale   di   base  di  parte  corrente  "Fondo
  speciale""  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
  delle  finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
  relativo  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto
  a  14  milioni  di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo di parte
  delle  maggiori  entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7,
  comma  3,  quanto  a  10  milioni di euro per l'anno 2007, mediante
  corrispondente   riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
  all'articolo  9-ter  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  come
  determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
    2.  In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali
  e  del sistema degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e
  2006 sono adottati i seguenti interventi:
      a)  per  i  trattamenti  di  disoccupazione in pagamento dal 1°
  aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la durata dell'indennita' ordinaria
  di  disoccupazione  con  requisiti normali, di cui all'articolo 19,
  primo  comma,  del  regio  decreto-legge  14  aprile  1939, n. 636,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e
  successive  modificazioni,  e'  elevata a sette mesi per i soggetti
  con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i
  soggetti  con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La
  percentuale  di  commisurazione  alla  retribuzione  della predetta
  indennita'  e'  elevata al cinquanta per cento per i primi sei mesi
  ed  e' fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi e al
  trenta  per  cento  per  gli  ulteriori  mesi.  Resta confermato il
  riconoscimento  della  contribuzione  figurativa  per il periodo di
  percezione  del  trattamento  nel  limite massimo di sei mesi per i
  soggetti  con  eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove
  mesi  per  i  soggetti  con  eta'  anagrafica  pari  o  superiore a
  cinquanta  anni.  Gli  incrementi  di  misura e di durata di cui al
  presente  comma  non  si applicano ai trattamenti di disoccupazione
  agricoli,  ordinari  e  speciali,  ne' all'indennita' ordinaria con
  requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge
  21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
  maggio   1988,   n.   160.   L'articolo  20,  comma  2,  del  regio
  decreto-legge   14   aprile   1939,   n.   636,   convertito,   con
  modificazioni,  dalla  legge  6  luglio 1939, n. 1272, e successive
  modificazioni,  e'  abrogato.  L'indennita'  di  disoccupazione non
  spetta  nelle  ipotesi  di  perdita  e  sospensione  dello stato di
  disoccupazione  disciplinate dalla normativa in materia di incontro
  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro.  Per le finalita' di cui alla
  presente lettera, e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale
  evidenza  contabile  a  cui  affluisce per l'anno 2005 l'importo di
  307,55  milioni  di  euro  e  per  l'anno  2006 l'importo di 427,23
  milioni di euro;
      b)  all'articolo  1,  comma  155, primo periodo, della legge 30
  dicembre  2004,  n.  311,  le  parole:  "310 milioni di euro"" sono
  sostituite  dalle  seguenti: "460 milioni di euro"; dopo le parole:
  "entro  il 31 dicembre 2005"" sono inserite le seguenti: "e per gli
  accordi  di  settore  entro  il  31 dicembre 2006"; dopo le parole:
  "intervenuti  entro  il 30 giugno 2005"" sono inserite le seguenti:
  "che  recepiscono  le  intese  intervenute  in  sede  istituzionale
  territoriale";
      c)  gli  articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23
  luglio  1991,  n.  223,  si applicano anche al datore di lavoro, in
  caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di somministrazione,
  di  lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai sensi dell'articolo 1,
  comma  155,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311. Ai lavoratori
  posti  in  cassa  integrazione  guadagni straordinaria ai sensi del
  predetto  articolo  1,  comma  155,  della  legge  n. 311 del 2004,
  dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,
  ovvero  dell'articolo  1,  comma  5,  della citata legge n. 223 del
  1991,   in  caso  di  cessazione  di  attivita',  si  applicano  le
  disposizioni  di  cui  all'articolo  8,  comma  9,  della  legge 29
  dicembre   1990,   n.   407,   ed  all'articolo  4,  comma  3,  del
  decreto-legge   20   maggio   1993,   n.   148,   convertito,   con
  modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236. Fino al 31
  dicembre   2005   e   con   riferimento   ai   predetti  lavoratori
  l'applicazione  del  citato  articolo  4,  comma  3,  e' effettuata
  indipendentemente   dai  limiti  connessi  alla  fruizione  per  il
  lavoratore  e  all'ammissione per l'impresa ai trattamenti di cassa
  integrazione  guadagni  straordinaria  e  senza  l'applicazione ivi
  prevista  delle  riduzioni connesse con l'entita' dei benefici, nel
  limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per
  l'occupazione  di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
  maggio  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  luglio  1993,  n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera
  non  si  applicano  con  riferimento  ai lavoratori che siano stati
  collocati  in  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria o siano
  stati  collocati  in mobilita' nei sei mesi precedenti, da parte di
  impresa  dello  stesso  o  di  diverso settore di attivita' che, al
  momento   della   sospensione   in   cassa   integrazione  guadagni
  straordinaria  o  al  momento  del  licenziamento, presenti assetti
  proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che
  assume  o  utilizza, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di
  collegamento o controllo;
      d)  nel  limite  di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico
  del  Fondo  per  l'occupazione  di cui all'articolo 1, comma 7, del
  decreto-legge   20   maggio   1993,   n.   148,   convertito,   con
  modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, al fine di
  agevolare  i  processi  di  mobilita'  territoriale  finalizzati al
  reimpiego   presso   datori  di  lavoro  privati,  al  mantenimento
  dell'occupazione,  ai  lavoratori  in  mobilita' o sospesi in cassa
  integrazione  guadagni  straordinaria,  che  accettino  una sede di
  lavoro distante piu' di cento chilometri dal luogo di residenza, e'
  erogata   una  somma  pari  a  una  mensilita'  dell'indennita'  di
  mobilita'  in  caso  di  contratto  a  tempo  determinato di durata
  superiore  a dodici mesi o pari a tre mensilita' dell'indennita' di
  mobilita'  in caso di contratto a tempo indeterminato o determinato
  di  durata  superiore a diciotto mesi. Nel caso del distacco di cui
  all'articolo  8, comma 3, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,
  in  una  sede di lavoro distante piu' di cento chilometri dal luogo
  di  residenza, al lavoratore interessato viene erogata, nell'ambito
  delle risorse finanziarie di cui al capoverso precedente, una somma
  pari  a  una  mensilita'  dell'indennita'  di  mobilita' in caso di
  distacco  di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilita'
  dell'indennita'   di  mobilita'  in  caso  di  distacco  di  durata
  superiore  a diciotto mesi. Con successivo decreto del Ministro del
  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto con il Ministro
  dell'economia  e delle finanze, sono definite le relative modalita'
  attuative.
    3.  Per  le  finalita' di cui al comma 2, lettere b), c) e d), il
  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7, del
  decreto-legge   20   maggio   1993,   n.   148,   convertito,   con
  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato
  di  170  milioni  di  euro  per  l'anno  2005. Il predetto Fondo e'
  altresi' incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno
  2007.
    4.  All'articolo  1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
  sono apportate le seguenti modificazioni:
      a)  al  comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
  l'anno   2005  la  dotazione  finanziaria  del  predetto  Fondo  e'
  stabilita in 10 milioni di euro.";
      b)  al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito
  il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione
  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  tenuto conto dei
  fenomeni  di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati
  i  criteri  di  priorita'  per  l'attribuzione  delle risorse e con
  riferimento  alle  aree  territoriali  ed ai settori industriali in
  crisi,  nonche' i criteri di selezione dei soggetti di gestione dei
  programmi di sviluppo locale connessi." .
    5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni
  di euro per l'anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l'anno 2006 e
  a  1,35  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2007, si provvede
  quanto a 456,05 milioni di euro per l'anno 2005, per 402,23 milioni
  di  euro per l'anno 2006 e per 0,35 milioni di euro per l'anno 2007
  mediante  corrispondente  riduzione dello stanziamento iscritto, ai
  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,  nell'ambito dell'unita'
  previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze per
  l'anno  2005,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
  relativo  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, e
  quanto  a  23,5 milioni di euro per l'anno 2005, 17 milioni di euro
  per  l'anno  2006  e  un  milione di euro per l'anno 2007, mediante
  utilizzo,   per  l'anno  2005,  di  parte  delle  maggiori  entrate
  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  10,  comma 2, e, per gli
  anni  successivi,  mediante  utilizzo delle maggiori entrate di cui
  all'articolo  7, comma 3, e quanto a 8 milioni di euro per ciascuno
  degli   anni   2005   e   2006  mediante  corrispondente  riduzione
  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della citata
  legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della
  legge 30 dicembre 2004, n. 311.
    6.  L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle
  disposizioni  introdotte  ai  sensi  del  comma  2,  comunicando  i
  risultati  al  Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al
  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   anche   ai  fini
  dell'adozione, per quanto concerne gli interventi previsti al comma
  2,  lettera  a),  dei  provvedimenti correttivi di cui all'articolo
  11-ter,  comma  7,  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
  modificazioni,  ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi
  dell'articolo  11, comma 3, della lettera i-quater), della medesima
  legge.    Limitatamente    al   periodo   strettamente   necessario
  all'adozione  dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali
  eccedenze  di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente
  si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare
  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, degli
  interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
  del   decreto-legge   20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
    7.  L'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  non agricola con
  requisiti  normali  di  cui all'articolo 19, primo comma, del regio
  decreto-legge   14   aprile   1939,   n.   636,   convertito,   con
  modificazioni,  dalla  legge  6  luglio 1939, n. 1272, e successive
  modificazioni,  e'  riconosciuta  anche  ai  lavoratori  sospesi in
  conseguenza  di  situazioni  aziendali dovute ad eventi transitori,
  non  imputabili  all'imprenditore  o  ai lavoratori, e che siano in
  possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, comma 1, nel
  limite  di spesa di 48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri
  per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto
  previsto  dalla  normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo
  familiare  e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui
  al comma 2, lettera a).
    8.  L'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  non agricola con
  requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge
  21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
  maggio  1988,  n.  160,  e'  riconosciuta, nel limite di spesa di 6
  milioni  di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento
  della   contribuzione  figurativa  secondo  quanto  previsto  dalla
  normativa  vigente  e gli oneri per assegni al nucleo familiare, ai
  dipendenti   da   imprese   del  settore  artigianato,  sospesi  in
  conseguenza  di  situazioni  aziendali dovute ad eventi transitori,
  non  imputabili  all'imprenditore  o  ai  lavoratori,  che siano in
  possesso  dei  requisiti  di cui al predetto articolo 7, comma 3, e
  subordinatamente  ad  un  intervento  integrativo  pari almeno alla
  misura  del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti
  dalla  contrattazione  collettiva  o alla somministrazione da parte
  degli  stessi  enti  di  attivita'  di  formazione e qualificazione
  professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.
    9.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 7 e 8 non si applicano ai
  lavoratori  dipendenti  da  aziende  destinatarie di trattamenti di
  integrazione  salariale,  nonche'  nei casi di contatti di lavoro a
  tempo   indeterminato  con  previsione  di  sospensioni  lavorative
  programmate  e  di  contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
  L'indennita'  di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita
  e  sospensione  dello  stato  di  disoccupazione disciplinate dalla
  normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
    10.  La  durata  massima  di  ciascuno degli interventi di cui ai
  commi  7  e  8  non  puo' superare sessantacinque giornate annue di
  indennita'.  Per  l'indennita'  ordinaria  di  cui  al  comma  7 il
  lavoratore  cessa  dal  diritto  quando,  nel  periodo  di  un anno
  immediatamente  precedente,  risultino corrisposte complessivamente
  sessantacinque  giornate  di  prestazione.  Il  datore di lavoro e'
  tenuto  a  comunicare,  con  apposita  dichiarazione  da inviare ai
  centri  per  l'impiego  e  alla  sede dell'Istituto nazionale della
  previdenza  sociale  territorialmente  competente,  la  sospensione
  dell'attivita'  lavorativa  e  le  relative  motivazioni, nonche' i
  nominativi   dei  lavoratori  interessati,  che  devono  aver  reso
  dichiarazione  di  immediata  disponibilita'  al  lavoro  al locale
  centro per l'impiego.
    11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche
  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
  da  adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  del  presente decreto, sono definite le situazioni aziendali dovute
  ad   eventi   transitori,  non  imputabili  all'imprenditore  o  ai
  lavoratori,  per  le  quali trovano applicazione le disposizioni di
  cui  ai commi 7 e 8, nonche' le procedure di comunicazione all'INPS
  dei  lavoratori  aventi titolo alle prestazioni di cui ai commi 7 e
  8,  anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo
  Istituto di cui al comma 12.
    12.   L'INPS   provvede   al   monitoraggio   dei   provvedimenti
  autorizzativi  dei  benefici  di  cui  ai  commi 7 e 8, consentendo
  l'erogazione  dei  medesimi  nei  limiti  degli  oneri per ciascuno
  indicati,  comunicandone  le  risultanze  al Ministero del lavoro e
  delle  politiche  sociali  ed  al  Ministero  dell'economia e delle
  finanze.
    13.  All'articolo  118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
  388,   e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
  modificazioni:
      a)  al comma 1, il sesto periodo e' sostituito dal seguente: "I
  piani  aziendali,  territoriali o settoriali sono stabiliti sentite
  le regioni e le province autonome territorialmente interessate.";
      b) al comma 2, le parole: "da due rappresentanti delle regioni"
  sono  sostituite  dalle  seguenti: "da quattro rappresentanti delle
  regioni".