ART. 11. 
         (Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria). 
 
   1. Nel caso in cui l'autorita' competente dello  Stato  membro  ha
effettuato segnalazione nel Sistema di  informazione  Schengen  (SIS)
nelle forme richieste, la  polizia  giudiziaria  procede  all'arresto
della persona ricercata, ponendola immediatamente, e,  comunque,  non
oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte  di
appello  nel  cui  distretto  il  provvedimento  e'  stato  eseguito,
mediante  trasmissione  del  relativo  verbale,  e  dando   immediata
informazione al Ministro della giustizia. 
   2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo  Stato
membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione  del
mandato d'arresto e della documentazione  di  cui  ai  commi  3  e  4
dell'articolo 6.