ART. 19. 
        (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione). 
 
   1.  L'esecuzione  del   mandato   d'arresto   europeo   da   parte
dell'autorita' giudiziaria italiana,  nei  casi  sotto  elencati,  e'
subordinata alle seguenti condizioni: 
    a) se il mandato  d'arresto  europeo  e'  stato  emesso  ai  fini
dell'esecuzione di una pena o di una misura  di  sicurezza  comminate
mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non e'
stato citato personalmente ne' altrimenti informato della data e  del
luogo dell'udienza che  ha  portato  alla  decisione  pronunciata  in
absentia, la consegna e' subordinata alla condizione che  l'autorita'
giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate  sufficienti
a garantire alle persone oggetto del  mandato  d'arresto  europeo  la
possibilita' di richiedere un nuovo processo nello  Stato  membro  di
emissione e di essere presenti al giudizio; 
    b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto  europeo  e'
stato emesso e' punibile con una  pena  o  una  misura  di  sicurezza
privative della liberta'  personale  a  vita,  l'esecuzione  di  tale
mandato e'  subordinata  alla  condizione  che  lo  Stato  membro  di
emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una  revisione  della
pena  comminata,  su   richiesta   o   entro   venti   anni,   oppure
l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto
in virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di emissione,
affinche' la pena o la misura in questione non siano eseguite; 
    c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di
un'azione penale e' cittadino o residente dello  Stato  italiano,  la
consegna e' subordinata alla condizione che la persona,  dopo  essere
stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro  di  esecuzione  per
scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative  della  liberta'
personale eventualmente pronunciate nei suoi  confronti  nello  Stato
membro di emissione.