ART. 19. (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione). 1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorita' giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, e' subordinata alle seguenti condizioni: a) se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non e' stato citato personalmente ne' altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna e' subordinata alla condizione che l'autorita' giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilita' di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio; b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso e' punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale a vita, l'esecuzione di tale mandato e' subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinche' la pena o la misura in questione non siano eseguite; c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale e' cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna e' subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.