ART. 22. 
                      (Ricorso per cassazione). 
 
   1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna  la  persona
interessata, il suo difensore e il  procuratore  generale  presso  la
corte di appello possono proporre ricorso per cassazione,  anche  per
il  merito,  entro  dieci  giorni   dalla   conoscenza   legale   dei
provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma
6. 
   2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. 
   3. La Corte di  cassazione  decide  con  sentenza  entro  quindici
giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127
del codice di procedura  penale.  L'avviso  alle  parti  deve  essere
notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza. 
   4. La decisione e' depositata a conclusione  dell'udienza  con  la
contestuale motivazione. Qualora la redazione della  motivazione  non
risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura  del
dispositivo, provvede al deposito  della  motivazione  non  oltre  il
quinto giorno dalla pronuncia. 
   5. Copia del provvedimento e' immediatamente  trasmessa,  anche  a
mezzo telefax, al Ministro della giustizia. 
   6. Quando la Corte di cassazione  annulla  con  rinvio,  gli  atti
vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide  entro  venti
giorni dalla ricezione. 
 
          Nota all'art. 22:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  127 del codice di
          procedura penale:
              «Art.  127  (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
          Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
          o  il  presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
          ne   fa   dare   avviso  alle  parti,  alle  altre  persone
          interessate  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato  almeno  dieci giorni prima della data predetta.
          Se  l'imputato  e'  privo  di difensore, l'avviso e' dato a
          quello di ufficio.
              2.  Fino  a  cinque  giorni  prima dell'udienza possono
          essere presentate memorie in cancelleria.
              3.   Il   pubblico  ministero,  gli  altri  destinatari
          dell'avviso  nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
          Se  l'interessato  e'  detenuto  o internato in luogo posto
          fuori  della  circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
          deve  essere  sentito  prima  del  giorno dell'udienza, dal
          magistrato di sorveglianza del luogo.
              4.  L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un legittimo
          impedimento  dell'imputato  o del condannato che ha chiesto
          di  essere  sentito  personalmente e che non sia detenuto o
          internato  in  luogo  diverso  da  quello in cui ha sede il
          giudice.
              5.  Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a
          pena di nullita'.
              6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
              7.  Il  giudice  provvede  con  ordinanza  comunicata o
          notificata  senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
          che possono proporre ricorso per cassazione.
              8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
          con decreto motivato.
              9.   L'inammissibilita'   dell'atto   introduttivo  del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza  formalita'  di  procedura,  salvo che sia altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
              10.  Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.».