ART. 28.
                            (Competenza).

   1. Il mandato d'arresto europeo e' emesso:
   a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia
in carcere o degli arresti domiciliari;
   b)  dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo
665  del  codice  di  procedura  penale  che  ha  emesso  l'ordine di
esecuzione  della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo
codice,  sempre  che  si  tratti di pena di durata non inferiore a un
anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;
   c)  dal  pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658
del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di
misure di sicurezza personali detentive.
   2.  Il  mandato  d'arresto  europeo e' trasmesso al Ministro della
giustizia  che  provvede alla traduzione del testo nella lingua dello
Stato  membro  di  esecuzione  e  alla sua trasmissione all'autorita'
competente.   Della   emissione   del   mandato   e'  data  immediata
comunicazione  al  Servizio  per  la  cooperazione  internazionale di
polizia.
 
          Nota all'art. 28:
              - Si riporta il testo degli articoli 665, 656 e 658 del
          codice di procedura penale:
              «Art.  665  (Giudice  competente).  -  1. Salvo diversa
          disposizione    di    legge,    competente    a   conoscere
          dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha
          deliberato.
              2.   Quando   e'   stato   proposto   appello,   se  il
          provvedimento  e'  stato confermato o riformato soltanto in
          relazione  alla  pena,  alle  misure  di  sicurezza  o alle
          disposizioni  civili,  e'  competente  il  giudice di primo
          grado; altrimenti e' competente il giudice di appello.
              3.  Quando  vi stato ricorso per cassazione e questo e'
          stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la
          corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato,
          e'  competente  il giudice di primo grado, se il ricorso fu
          proposto  contro provvedimento inappellabile ovvero a norma
          dell'art.  569,  e  il  giudice  indicato nel comma 2 negli
          altri  casi. Quando e' stato pronunciato l'annullamento con
          rinvio, e' competente il giudice di rinvio.
              4.  Se  l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi
          da  giudici diversi, e' competente il giudice che ha emesso
          il   provvedimento   divenuto   irrevocabile   per  ultimo.
          Tuttavia,  se  i provvedimenti sono stati emessi da giudici
          ordinari  o giudici speciali, e' competente in ogni caso il
          giudice ordinario.
              4-bis.  Se  l'esecuzione  concerne  piu'  provvedimenti
          emessi   dal   tribunale   in  composizione  monocratica  e
          collegiale,  l'esecuzione  e'  attribuita  in  ogni caso al
          collegio.».
              «Art.  656  (Esecuzione  delle  pene  detentive).  - 1.
          Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
          detentiva,   il   pubblico   ministero   emette  ordine  di
          esecuzione  con il quale, se il condannato non e' detenuto,
          ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
          all'interessato.
              2.  Se  il  condannato  e'  gia'  detenuto, l'ordine di
          esecuzione  e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia
          e notificato all'interessato.
              3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della
          persona   nei   cui   confronti   deve  essere  eseguito  e
          quant'altro   valga   a  identificarla,  l'imputazione,  il
          dispositivo  del provvedimento e le disposizioni necessarie
          all'esecuzione.  L'ordine  e'  notificato  al difensore del
          condannato.
              4.  L'ordine  che  dispone  la carcerazione e' eseguito
          secondo le modalita' previste dall'art. 277.
              5.  Se  la pena detentiva, anche se costituente residuo
          di  maggiore  pena,  non  e'  superiore a tre anni ovvero a
          quattro  anni  nei  casi  di  cui agli articoli 90 e 94 del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica   9 ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto
          dai  commi  7  e  9,  ne  sospende l'esecuzione L'ordine di
          esecuzione  e  il decreto di sospensione sono notificati al
          condannato   e   al   difensore   nominato   per   la  fase
          dell'esecuzione  o,  in  difetto,  al  difensore  che lo ha
          assistito  nella  fase del giudizio, con l'avviso che entro
          trenta  giorni  puo'  essere  presentata istanza, corredata
          dalle  indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta
          ad  ottenere la concessione di una delle misure alternative
          alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
          1,  della  legge  26 luglio  1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni,  e  di  cui  all'art.  94  del  testo  unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la
          sospensione  dell'esecuzione  della pena di cui all'art. 90
          dello  stesso  testo  unico. L'avviso informa altresi' che,
          ove  non sia presentata l'istanza nonche' la certificazione
          da  allegare  ai  sensi  degli  articoli 91, comma 2, e 94,
          comma   1,  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,
          l'esecuzione della pena avra' corso immediato.
              6.  L'istanza  deve  essere presentata dal condannato o
          dal  difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato
          dal  pubblico  ministero, il quale la trasmette, unitamente
          alla   documentazione,   al   tribunale   di   sorveglianza
          competente  in  relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio
          del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
          documentazione  prescritta o necessaria, questa puo' essere
          depositata  nella cancelleria del tribunale di sorveglianza
          fino  a  cinque  giorni  prima dell'udienza fissata a norma
          dell'art.  666,  comma  3.  Resta  salva,  in ogni caso, la
          facolta'  del  tribunale di sorveglianza di procedere anche
          d'ufficio  alla richiesta di documenti o di informazioni, o
          all'assunzione  di prove a norma dell'art. 666, comma 5. Il
          tribunale   di  sorveglianza  decide  entro  quarantacinque
          giorni dal ricevimento dell'istanza.
              7.   La   sospensione  dell'esecuzione  per  la  stessa
          condanna  non puo' essere disposta piu' di una volta, anche
          se  il  condannato  ripropone nuova istanza sia in ordine a
          diversa  misura  alternativa,  sia in ordine alla medesima,
          diversamente  motivata,  sia  in  ordine  alla  sospensione
          dell'esecuzione  della  pena  di  cui all'art. 90 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
              8.  Salva  la  disposizione  del  comma  8-bis, qualora
          l'istanza   non   sia   tempestivamente  presentata,  o  il
          tribunale  di  sorveglianza  la dichiari inammissibile o la
          respinga,  il  pubblico  ministero revoca immediatamente il
          decreto di sospensione dell'esecuzione.
              8-bis.  Quando  e'  provato  o  appare probabile che il
          condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
          di  cui  al  comma  5, il pubblico ministero puo' assumere,
          anche  presso  il  difensore,  le  opportune  informazioni,
          all'esito  delle  quali puo' disporre la rinnovazione della
          notifica.
              9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non
          puo' essere disposta:
                a) nei  confronti dei condannati per i delitti di cui
          all'art.  4-bis  della  legge  26 luglio  1975,  n.  354, e
          successive modificazioni;
                b) nei  confronti di coloro che, per il fatto oggetto
          della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
          cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
          definitiva.
              10.  Nella  situazione  considerata  dal comma 5, se il
          condannato  si  trova agli arresti domiciliari per il fatto
          oggetto  della  condanna da eseguire, il pubblico ministero
          sospende   l'esecuzione   dell'ordine   di  carcerazione  e
          trasmette   gli   atti   senza   ritardo  al  tribunale  di
          sorveglianza  perche'  provveda alla eventuale applicazione
          di  una  delle  misure  alternative di cui al comma 5. Fino
          alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato
          permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo
          corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
          effetti.  Agli  adempimenti previsti dall'art. 47-ter della
          legge  26 luglio  1975, n. 354, e successive modificazioni,
          provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.».
              «Art.   658   (Esecuzione  delle  misure  di  sicurezza
          ordinate  con  sentenza).  - 1. Quando deve essere eseguita
          una  misura  di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata
          con  sentenza,  il  pubblico  ministero  presso  il giudice
          indicato  nell'art.  665  trasmette  gli  atti  al pubblico
          ministero  presso  il magistrato di sorveglianza competente
          per  i  provvedimenti  previsti dall'art. 679. Le misure di
          sicurezza   di   cui   sia  stata  ordinata  l'applicazione
          provvisoria   a  norma  dell'art.  312  sono  eseguite  dal
          pubblico  ministero  presso  il  giudice  che  ha emesso il
          provvedimento,  il  quale  provvede  a norma dell'art. 659,
          comma 2.».