ART. 31. 
        (Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo). 
 
   1.  Il  mandato  d'arresto  europeo  perde  efficacia  quando   il
provvedimento restrittivo sulla base del quale  e'  stato  emesso  e'
stato  revocato  o  annullato  ovvero  e'  divenuto  inefficace.   Il
procuratore generale presso la corte  di  appello  ne  da'  immediata
comunicazione al Ministro della giustizia ai fini  della  conseguente
comunicazione allo Stato membro di esecuzione.