ART. 33.
        (Computabilita' della custodia cautelare all'estero).

   1.  Il  periodo  di  custodia  cautelare  sofferto  all'estero  in
esecuzione  del mandato d'arresto europeo e' computato ai sensi e per
gli  effetti  degli  articoli  303,  comma 4, 304 e 657 del codice di
procedura penale.
 
          Nota all'art. 33:
              - Si riporta il testo degli articoli 303, 304 e 657 del
          codice di procedura penale:
              "Art.  303  (Termini  di  durata massima della custodia
          cautelare).  -  1.  La  custodia  cautelare perde efficacia
          quando:
                a) dall'inizio  della  sua  esecuzione sono decorsi i
          seguenti   termini   senza   che   sia   stato   emesso  il
          provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui
          il   giudice   dispone  il  giudizio  abbreviato  ai  sensi
          dell'art.  438,  ovvero  senza che sia stata pronunciata la
          sentenza  di  applicazione  della  pena  su richiesta delle
          parti:
                  1)  tre  mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la legge stabilisce la pena della reclusione non
          superiore nel massimo a sei anni;
                  2)  sei  mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione
          superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal
          numero 3);
                  3) un anno, quando si procede per un delitto per il
          quale  la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena
          della  reclusione  non  inferiore  nel massimo a venti anni
          ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2,
          lettera  a),  sempre  che per lo stesso la legge preveda la
          pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
                b) dall'emissioine  del  provvedimento che dispone il
          giudizio  o  dalla  sopravvenuta  esecuzione della custodia
          sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che  sia  stata
          pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
                  1) sei mesi, qundo si procede per un delitto per il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
          superiore nel massimo a sei anni;
                  2) un anno, quando si procede per un delitto per il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
          superiore  nel  massimo a venti anni, salvo quanto previsto
          dal numero 1);
                  3)  un  anno  e  si  mesi, quando si procede per un
          delitto   per   il   quale  la  legge  stabilisce  la  pena
          dell'ergastolo  o  la  pena  della reclusione superiore nel
          massimo a venti anni;
                  3-bis)  qualora  si  proceda  per  i delitti di cui
          all'art.  407,  comma  2,  lettera  a), i termini di cui ai
          numeri  1),  2)  e  3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale
          termine  e' imputato a quello della fase precedente ove non
          completamente  utilizzato,  ovvero  ai  termini di cui alla
          lettera   d)   per   la  parte  eventualmente  residua.  In
          quest'ultimo  caso  i  termini  di cui alla lettera d) sono
          proporzionalmente ridotti;
                b-bis)   dall'emissione  dell'ordinanza  con  cui  il
          giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta
          esecuzione  della  custodia sono decorsi i seguenti termini
          senza  che  sia  stata  pronunciata sentenza di condanna ai
          sensi dell'art. 442:
                  1)  tre  mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la legge stabilisce la pena della reclusione non
          superiore nel massimo a sei anni;
                  2)  sei  mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la legge stabilisce la pena della reclusione non
          superiore  nel  massimo a venti anni, salvo quanto previsto
          nel numero 1;
                  3)  nove mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la  legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la
          pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
                c) dalla  pronuncia  della  sentenza  di  condanna di
          primo  grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
          sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che  sia  stata
          pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:
                  1)  nove  mesi,  se  vi e' stata condanna alla pena
          della reclusione non superiore a tre anni;
                  2) un anno, se vi e' stata condanna alla pena della
          reclusione non superiore a dieci anni;
                  3) un anno e sei mesi, se vi e' stata condanna alla
          pena  dell'ergastolo  o  della reclusione superiore a dieci
          anni;
                d) dalla  pronuncia  della  sentenza  di  condanna in
          grado  di  appello  o  dalla  sopravvenuta esecuzione della
          custodia  sono  decorsi  gli  stessi termini previsti dalla
          lettera   c)  senza  che  sia  stata  pronunciata  sentenza
          irrevocabile  di  condanna,  salve  le  ipotesi di cui alla
          lettera  b),  numero  3-bis).  Tuttavia,  se  vi  e'  stata
          condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione e' stata
          proposta  esclusivamente dal pubblico ministero, si applica
          soltanto la disposizione del comma 4.
              2.  Nel  caso  in  qui,  a  seguito di annullamento con
          rinvio  da  parte  della  Corte  di  cassazione o per altra
          causa,  il  procedimento regredisca a una fase o a un grado
          di  giudizio  diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice,
          dalla  data  del  procedimento che dispone il regresso o il
          rinvio  ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
          cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
          relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
              3.  Nel  caso  di  evasione  dell'imputato sottoposto a
          custodia   cautelare,   i  termini  previsti  dal  comma  1
          decorrono  di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado
          del  procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la
          custodia cautelare.
              4.  La  durata  complessiva  della  custodia cautelare,
          considerate  anche  le proroghe previste dall'art. 305, non
          puo' superare i seguenti termini:
                a) due  anni, quando si procede per un delitto per il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
          superiore nel massimo a sei anni;
                b) quattro anni, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la legge stabilisce la pena della reclusione non
          superiore  nel  massimo a venti anni, salvo quanto previsto
          dalla lettera a);
                c) sei  anni, quando si procede per un delitto per il
          quale  la  legge  stabilisce la pena dell'ergastolo o della
          reclusione superiore nel massimo a venti anni.".
              "Art.  304  (Sospensione  dei termini di durata massima
          della   custodia   cautelare).  -  1.  I  termini  previsti
          dall'art.  303  sono  sospesi,  con ordinanza appellabile a
          norma dell'art. 310, nei seguenti casi:
                a) nella  fase  del giudizio, durante il tempo in cui
          il  dibattimento  e'  sospeso  o  rinviato  per impedimento
          dell'imputato  o  del  suo  difensore  ovvero  su richiesta
          dell'imputato   o   del   suo   difensore,  sempre  che  la
          sospensione  o  il  rinvio  non  siano  stati  disposti per
          esigenze  di  acquisizione  della  prova  o  a  seguito  di
          concessione di termini per la difesa;
                b) nella  fase  del giudizio, durante il tempo in cui
          il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata
          presentazione,    dell'allontanamento   o   della   mancata
          partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di
          assistenza uno o piu' imputati;
                c) nella  fase  del giudizio, durante la pendenza dei
          termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3;
                c-bis)  nel  giudizio abbreviato, durante il tempo in
          cui  l'udienza  e'  sospesa  o rinviata per taluno dei casi
          indicati  nelle  lettere  a) e b) e durante la pendenza dei
          termini previsti dall'art. 544, commi 2 e3.
              2.  I  termini  previsti  dall'art.  303 possono essere
          altresi'  sospesi  quando  si  procede per taluno dei reati
          indicati  nell'art.  407,  comma 2, lettera a), nel caso di
          dibattimenti   o   di  giudizi  abbreviati  particolarmente
          complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o
          si  delibera  la sentenza nel giudizio di primo grado o nel
          giudizio sulle impugnazioni.
              3.  Nei  casi  previsti  dal comma 2, la sospensione e'
          disposta  dal giudice, su richiesta del pubblico ministero,
          con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310.
              4.  I  termini previsti dall'art. 303, comma 1, lettera
          a),   sono  sospesi,  con  ordinanza  appellabile  a  norma
          dell'art.  310,  se  l'udienza  preliminare  e'  sospesa  o
          rinviata  per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere
          a) e b), del presente articolo.
              5.  Le  disposizioni  di  cui  alle lettere a) e b) del
          comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui
          al  comma  4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi
          di  sospensione  non  si  riferiscono e che chiedono che si
          proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.
              6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque
          superare  il  doppio  dei  termini  previsti dall'art. 303,
          commi  1,  2  e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine
          previsto  dall'art. 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis)
          e  i  termini aumentati della meta' previsti dall'art. 303,
          comma  4,  ovvero,  se  piu'  favorevole,  i  due terzi del
          massimo   della  pena  temporanea  prevista  per  il  reato
          contestato  o  ritenuto  in  sentenza.  A  tal fine la pena
          dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.
              7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che
          per  il  limite  relativo  alla  durata  complessiva  della
          custodia  cautelare,  non  si  tiene  conto  dei periodi di
          sospensione di cui al comma 1, lettera b).".
              "Art.  657  (Computo  della  custodia cautelare e delle
          pene espiate senza titolo). - 1. Il pubblico ministero, nel
          determinare  la  pena  detentiva  da  eseguire,  computa il
          periodo  di  custodia  cauteare  subita per lo stesso o per
          altro  reato, anche se la custodia e' ancora in corso. Allo
          stesso  modo procede in caso di applicazione provvisoria di
          una  misura  di sicurezza detentiva, se questa non e' stata
          applicata definitivamente.
              2. Il pubblico ministero computa altresi' il periodo di
          pena  detentiva  espiata  per  un  reato diverso, quando la
          relativa condanna e' stata revocata, quando per il reato e'
          stata concessa amnistia o quando e' stato concesso indulto,
          nei limiti dello stesso.
              3.  Nei  casi  previsti  dai commi 1 e 2, il condannato
          puo'  chiedere  al  pubblico  ministero  che  i  periodi di
          custodia  cautelare e di pena detentiva espiata, operato il
          ragguaglio,  siano  computati  per  la determinazione della
          pena  pecuniaria  o della sanzione sostitutiva da eseguire;
          nei  casi  previsti dal comma 2, puo' altresi' chiedere che
          le  sanzioni  sostitutive  espiate  siano  computate  nelle
          sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.
              4.  In  ogni  caso  sono computate soltanto la custodia
          cautelare  subita o le pene espiate dopo la commissione del
          reato  per  il  quale  deve  essere  determinata la pena da
          eseguire.
              5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve
          essere notificato al condannato e al suo difensore.".