ART. 35.
                   (Sequestro e consegna di beni).

   1.  Su  richiesta  dell'autorita'  giudiziaria  che  ha  emesso il
mandato  d'arresto  europeo,  o  d'ufficio,  la corte di appello puo'
disporre  il  sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero
suscettibili  di  confisca  in  quanto  costituenti  il  prodotto, il
profitto  o  il prezzo del reato nella disponibilita' del ricercato e
nei limiti di cui ai commi seguenti.
   2.  La  richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la
consegna  necessita  ai  soli  fini  della prova ovvero ai fini della
confisca.   Ove   tale   precisazione  non  risulti  contenuta  nella
richiesta,  il  presidente  della corte di appello invita l'autorita'
giudiziaria richiedente a trasmetterla.
   3.  La  corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il
procuratore   generale.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260,
commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
   4.  La  consegna  delle cose sequestrate all'autorita' giudiziaria
richiedente  ha  luogo secondo le modalita' e le intese con la stessa
intervenute tramite il Ministro della giustizia.
   5.  Quando  la consegna e' richiesta ai fini della prova, la corte
di  appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione
che  i  beni  siano  restituiti  una  volta  soddisfatte  le esigenze
processuali.
   6.  Quando  la  consegna  e'  richiesta ai fini della confisca, la
corte  di  appello  dispone  il  sequestro  salvaguardando  i diritti
previsti  dal  comma  9  e  le  esigenze  dell'autorita'  giudiziaria
italiana  di  cui  all'articolo  36.  In  ogni  caso,  concedendo  il
sequestro,  la  corte  dispone che la consegna resti subordinata alla
condizione  che  successivamente  non  risultino diritti acquisiti ai
sensi del comma 9.
   7.  I  beni  sequestrati  sono consegnati anche nel caso in cui il
mandato  d'arresto  europeo  non  puo'  essere  eseguito a motivo del
decesso o della fuga del ricercato.
   8.  Si  applicano  le disposizioni dell'articolo 719 del codice di
procedura penale.
   9.  Sono  sempre  fatti  salvi gli eventuali diritti acquisiti sui
beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.
 
          Note all'art. 35:
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 253, 254, 255,
          256, 258, 259 e 260 del codice di procedura penale:
              «Art.  253  (Oggetto  e formalita' del sequestro). - 1.
          L'autorita'  giudiziaria  dispone  con  decreto motivato il
          sequestro  del  corpo  del reato e delle cose pertinenti al
          reato necessarie per l'accertamento dei fatti.
              2.  Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante
          le  quali il reato e' stato commesso nonche' le cose che ne
          costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
              3.   Al  sequestro  procede  personalmente  l'autorita'
          giudiziaria  ovvero  un  ufficiale  di  polizia giudiziaria
          delegato con lo stesso decreto.
              4.   Copia  del  decreto  di  sequestro  e'  consegnata
          all'interessato, se presente.».
              «Art.  254  (Sequestro  di  corrispondenza). - 1. Negli
          uffici  postali  o  telegrafici  e' consentito procedere al
          sequestro  di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e
          altri oggetti di corrispondenza che l'autorita' giudiziaria
          abbia  fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a
          lui  diretti,  anche  sotto  nome  diverso  o  per mezzo di
          persona  diversa o che comunque possono avere relazione con
          il reato.
              2.  Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia
          giudiziaria,    questi    deve   consegnare   all'autorita'
          giudiziaria  gli  oggetti  di  corrispondenza  sequestrati,
          senza  aprirli  e  senza prendere altrimenti conoscenza del
          loro contenuto.
              3.  Le  carte e gli altri documenti sequestrati che non
          rientrano   fra   la   corrispondenza   sequestrabile  sono
          immediamente  restituiti  all'avente  diritto e non possono
          comunque essere utilizzati.».
              «Art.  255  (Sequestro presso banche). - 1. L'autorita'
          giudiziaria  puo'  procedere  al sequestro presso banche di
          documenti,   titoli,  valori,  somme  depositate  in  conto
          corrente  e  di  ogni  altra  cosa,  anche  se contenuti in
          cassette  di  sicurezza,  quando  abbia  fondato  motivo di
          ritenere  che  siano  pertinenti  al  reato, quantunque non
          appartengano  all'imputato  o  non  siano  iscritti  al suo
          nome.».
              «Art.  256  (Dovere  di  esibizione e segreti). - 1. Le
          persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare
          immediatamente  all'autorita'  giudiziaria,  che  ne faccia
          richiesta,  gli  atti  e i documenti, anche in originale se
          cosi'  e'  ordinato,  e ogni altra cosa esistente presso di
          esse  per  ragioni  del  loro ufficio, incarico, ministero,
          professione  o  arte, salvo che dichiarino per iscritto che
          si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al
          loro ufficio o professione.
              2.  Quando  la  dichiarazione  concerne  un  segreto di
          ufficio  o  professionale,  l'autorita'  giudiziaria, se ha
          motivo  di  dubitare  della fondatezza di essa e ritiene di
          non  potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti
          o  le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti
          necessari.   Se   la   dichiarazione   risulta   infondata,
          l'autorita' giudiziaria dispone il sequestro.
              3.  Quando  la  dichiarazione  concerne  un  segreto di
          Stato, l'autorita' giudiziaria ne informa il Presidente del
          Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
          Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale
          per  la  definizione  del processo, il giudice dichiara non
          doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.
              4.  Qualora,  entro sessanta giorni dalla notificazione
          della  richiesta,  il Presidente del Consiglio dei Ministri
          non  dia  conferma  del  segreto,  l'autorita'  giudiziaria
          dispone il sequestro.
              5. Si applica la disposizione dell'art. 204.».
              «Art.  258  (Copie  dei  documenti  sequestrati).  - 1.
          L'autorita' giudiziaria puo' fare estrarre copia degli atti
          e  dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e,
          quando   il   sequestro   di   questi  e'  mantenuto,  puo'
          autorizzare  la  cancelleria  o  la segreteria a rilasciare
          gratuitamente  copia  autentica  a coloro che li detenevano
          legittimamente.
              2.  I  pubblici  ufficiali  possono  rilasciare  copie,
          estratti   o  certificati  dei  documenti  loro  restituiti
          dall'autorita'  giudiziaria  in  originale  o  in copia, ma
          devono  fare menzione in tali copie, estratti o certificati
          del sequestro esistente.
              3.  In  ogni  caso la persona o l'ufficio presso cui fu
          eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale
          dell'avvenuto sequestro.
              4.  Se il documento sequestrato fa parte di un volume o
          di   un  registro  da  cui  non  possa  essere  separato  e
          l'autorita'  giudiziaria  non  ritiene  di  farne  estrarre
          copia,  l'intero  volume  o  registro  rimane  in  deposito
          giudiziario.    Il    pubblico   ufficiale   addetto,   con
          l'autorizzazione  dell'autorita' giudiziaria, rilascia agli
          interessati che li richiedono copie, estratti o certificati
          delle  parti  del  volume  o  del  registro non soggette al
          sequestro,  facendo  menzione  del sequestro parziale nelle
          copie, negli estratti e nei certificati.».
              «Art.  259  (Custodia  delle cose sequestrate). - 1. Le
          cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria
          o  alla  segreteria.  Quando cio' non e' possibile o non e'
          opportuno,  l'autorita' giudiziaria dispone che la custodia
          avvenga   in   luogo  diverso,  determinandone  il  modo  e
          nominando un altro custode, idoneo a norma dell'art. 120.
              2.  All'atto  della  consegna,  il custode e' avvertito
          dell'obbligo  di  conservare e di presentare le cose a ogni
          richiesta  dell'autorita'  giudiziaria  nonche'  delle pene
          previste  dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri
          della   custodia.   Al  custode  puo'  essere  imposta  una
          cauzione.  Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e
          della  cauzione  imposta  e' fatta menzione nel verbale. La
          cauzione   e'   ricevuta,   con   separato  verbale,  nella
          cancelleria o nella segreteria.».
              «Art.   260   (Apposizione   dei   sigilli   alle  cose
          sequestrate.  Cose deperibili). - 1. Le cose sequestrate si
          assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le
          sottoscrizioni dell'autorita' giudiziaria e dell'ausiliario
          che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose,
          con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini
          di giustizia.
              2.   L'autorita'  giudiziaria  fa  estrarre  copia  dei
          documenti  e  fa  eseguire  fotografie o altre riproduzioni
          delle  cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di
          difficile  custodia,  le unisce agli atti e fa custodire in
          cancelleria  o  segreteria  gli  originali  dei  documenti,
          disponendo, quanto alle cose, in conformita' dell'art. 259.
              3.   Se  si  tratta  di  cose  che  possono  alterarsi,
          l'autorita'   giudiziaria   ne   ordina,  secondo  i  casi,
          l'alienazione o la distruzione.».
              -  Per  il  testo dall'art. 719 del codice di procedura
          penale vedi note all'art. 9.