ART. 4.
                        (Autorita' centrale).

   1.  In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione
quadro  l'Italia  designa  come  autorita'  centrale per assistere le
autorita' giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.
   2.  Spettano  al  Ministro  della  giustizia  la trasmissione e la
ricezione  amministrativa  dei  mandati  d'arresto  europei  e  della
corrispondenza ufficiale ad essi relativa.
   3.  Il  Ministro  della  giustizia, se riceve un mandato d'arresto
europeo  da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio
all'autorita'  giudiziaria  territorialmente competente. Se riceve un
mandato  d'arresto  europeo  dall'autorita'  giudiziaria italiana, lo
trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.
   4.   Nei   limiti   e   con   le  modalita'  previsti  da  accordi
internazionali  puo'  essere consentita in condizioni di reciprocita'
la  corrispondenza  diretta  tra  autorita'  giudiziarie. In tal caso
l'autorita' giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro
della  giustizia  della  ricezione  o  dell'emissione  di  un mandato
d'arresto  europeo.  Resta  comunque ferma la competenza del Ministro
della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 23.