Art. 26.
(Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, recante misure di   razionalizzazione   della   finanza
                              pubblica)

1.  All'articolo  3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre
1995,  n.  549,  le  parole:  "in misura non inferiore a lire 2 e non
superiore  a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo,
edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e
non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non
inferiore  a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di
rifiuti"  sono sostituite dalle seguenti: "in misura non inferiore ad
euro  0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al
conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo
2   del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  13  marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del  21  marzo  2003;  in  misura non inferiore ad euro 0,00517 e non
superiore  ad  euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento
in  discarica  per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli
articoli 3 e 4 del medesimo decreto".
 
          Note all'art. 26:
              -  La  legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: «Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica».
              -  Il  testo  vigente  del  comma  29 dell'art. 3 della
          citata legge, e' il seguente:
              «29.  L'ammontare  dell'imposta  e'  fissato, con legge
          della  regione  entro  il 31 luglio di ogni anno per l'anno
          successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura
          non  inferiore  ad  euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01
          per  i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per
          i  rifiuti  inerti  ai  sensi  dell'art.  2 del decreto del
          Ministro   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
          13 marzo  2003,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 67
          del  21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517
          e  non  superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili
          al  conferimento  in discarica per rifiuti non pericolosi e
          pericolosi  ai  sensi  degli  articoli 3  e  4 del medesimo
          decreto.  In caso di mancata determinazione dell'importo da
          parte delle regioni entro 31 luglio di ogni anno per l'anno
          successivo,  si  intende  prorogata  la  misura vigente. Il
          tributo    e'    determinato    moltiplicando   l'ammontare
          dell'imposta  per il quantitativo, espresso in chilogrammi,
          dei   rifiuti   conferiti  in  discarica,  nonche'  per  un
          coefficiente   di  correzione  che  tenga  conto  del  peso
          specifico,   della   qualita'   e   delle   condizioni   di
          conferimento  dei  rifiuti  ai  fini  della  commisurazione
          dell'incidenza   sul  costo  ambientale  da  stabilire  con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con i
          Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          della  sanita',  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge.».