Art. 9. 
(Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa  all'abuso  di  informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e 
delle  direttive  della  Commissione   di   attuazione   2003/124/CE,
                      2003/125/CE e 2004/72/CE) 
 
1. Al testo unico delle disposizioni in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 4: 
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
"4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla  CONSOB  ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi ne'  ad
altre autorita' italiane, ivi incluso  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite"; 
2) al comma 5-bis, le parole "equivalenti a quelle vigenti in Italia"
sono soppresse; 
3) al comma 7,  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "Le  autorita'
competenti di Stati comunitari  o  extracomunitari  possono  chiedere
alla Banca d'Italia e alla  CONSOB  di  effettuare  per  loro  conto,
secondo le norme  previste  nel  presente  decreto,  un'indagine  sul
territorio dello Stato. Le predette autorita'  possono  chiedere  che
venga consentito ad alcuni membri del loro personale di  accompagnare
il  personale  della  Banca   d'Italia   e   della   CONSOB   durante
l'espletamento dell'indagine"; 
b) all'articolo 64, comma 1,  dopo  la  lettera  b)  e'  inserita  la
seguente: 
"b-bis) adotta le disposizioni e gli atti  necessari  a  prevenire  e
identificare abusi di informazioni privilegiate e  manipolazioni  del
mercato;"; 
c) all'articolo 97, comma  1,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
"a) l'articolo 114, commi 5 e 6,  dalla  data  di  pubblicazione  del
prospetto fino alla conclusione della sollecitazione;"; 
d) all'articolo 103, comma 2,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
"a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data della  pubblicazione  del
documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa;"; 
e) l'articolo 114 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 114. - (Comunicazioni al pubblico) - 1. Fermi gli  obblighi  di
pubblicita'  previsti  da  specifiche  disposizioni  di  legge,   gli
emittenti quotati e i  soggetti  che  li  controllano  comunicano  al
pubblico,  senza  indugio,  le  informazioni  privilegiate   di   cui
all'articolo 181 che riguardano direttamente  detti  emittenti  e  le
societa'  controllate.  La  CONSOB  stabilisce  con  regolamento   le
modalita' e i termini  di  comunicazione  delle  informazioni,  detta
disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla  societa'  di
gestione del mercato con le proprie e  puo'  individuare  compiti  da
affidarle  per  il  corretto  svolgimento  delle  funzioni   previste
dall'articolo 64, comma 1, lettera b). 
2. Gli emittenti  quotati  impartiscono  le  disposizioni  occorrenti
affinche'  le  societa'  controllate  forniscano  tutte  le   notizie
necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla
legge. Le societa' controllate trasmettono tempestivamente le notizie
richieste. 
3. I  soggetti  indicati  nel  comma  1  possono,  sotto  la  propria
responsabilita',  ritardare  la  comunicazione  al   pubblico   delle
informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni  stabilite
dalla CONSOB con regolamento, sempre che cio' non  possa  indurre  in
errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi
soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB, con
regolamento, puo' stabilire che l'emittente informi senza indugio  la
stessa autorita' della decisione  di  ritardare  la  divulgazione  al
pubblico di informazioni privilegiate e puo'  individuare  le  misure
necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato. 
4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona  che  agisca
in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio  del
lavoro,  della  professione,  della  funzione   o   dell'ufficio   le
informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto  ad
un  obbligo  di  riservatezza  legale,  regolamentare,  statutario  o
contrattuale, gli stessi  soggetti  indicati  al  comma  1  ne  danno
integrale comunicazione al  pubblico,  simultaneamente  nel  caso  di
divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non
intenzionale. 
5. La CONSOB puo', anche in  via  generale,  richiedere  ai  soggetti
indicati nel comma 1 che siano resi pubblici,  con  le  modalita'  da
essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione  del
pubblico. In caso di inottemperanza la CONSOB provvede direttamente a
spese degli interessati. 
6. Qualora i soggetti indicati nel comma  1  oppongano,  con  reclamo
motivato, che dalla comunicazione  al  pubblico  delle  informazioni,
richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno,  gli
obblighi di  comunicazione  sono  sospesi.  La  CONSOB,  entro  sette
giorni,  puo'  escludere  anche  parzialmente  o  temporaneamente  la
comunicazione delle informazioni, sempre che cio' non  possa  indurre
in errore il pubblico su fatti e  circostanze  essenziali.  Trascorso
tale termine, il reclamo si intende accolto. 
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di  controllo
o di direzione in un emittente quotato  e  i  dirigenti  che  abbiano
regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al  comma  1  e
detengano il potere di adottare decisioni  di  gestione  che  possono
incidere sull'evoluzione e sulle  prospettive  future  dell'emittente
quotato, chiunque detenga azioni in misura  almeno  pari  al  10  per
cento del capitale sociale, nonche' ogni altro soggetto che controlla
l'emittente quotato, devono comunicare alla CONSOB e al  pubblico  le
operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse  dall'emittente  o  altri
strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
interposta persona. Tale comunicazione deve essere  effettuata  anche
dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge,  a
carico, nonche' dai genitori, i parenti e gli affini  conviventi  dei
soggetti sopra indicati, nonche' negli altri casi  individuati  dalla
CONSOB con regolamento,  in  attuazione  della  direttiva  2004/72/CE
della Commissione, del 29 aprile 2004. La  CONSOB  individua  con  lo
stesso regolamento le operazioni, le  modalita'  e  i  termini  delle
comunicazioni, le modalita' e i termini  di  diffusione  al  pubblico
delle informazioni, nonche' i casi in cui detti obblighi si applicano
anche con riferimento alle societa'  in  rapporto  di  controllo  con
l'emittente nonche' ad ogni altro ente nel  quale  i  soggetti  sopra
indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente
comma. 
8. I soggetti che producono  o  diffondono  ricerche  o  valutazioni,
comprese le societa'  di  rating,  riguardanti  strumenti  finanziari
indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o  gli  emittenti  di
tali strumenti, nonche' i soggetti che producono o  diffondono  altre
informazioni che raccomandano o propongono strategie di  investimento
destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono  presentare
l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro
interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari
cui l'informazione si riferisce. 
9. La CONSOB stabilisce con regolamento: 
a) disposizioni di attuazione del comma 8; 
b) le modalita' di pubblicazione delle ricerche e delle  informazioni
indicate al comma 8 prodotte o diffuse  da  emittenti  quotati  o  da
soggetti abilitati, nonche' da soggetti in rapporto di controllo  con
essi. 
10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni  emanate  ai
sensi del comma 9,  lettera  a),  non  si  applicano  ai  giornalisti
soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purche' la  loro
applicazione consenta di conseguire gli  stessi  effetti.  La  CONSOB
valuta, preventivamente e in via generale, la  sussistenza  di  dette
condizioni. 
11. Le istituzioni che diffondono  al  pubblico  dati  o  statistiche
idonei  ad  influenzare  sensibilmente  il  prezzo  degli   strumenti
finanziari indicati all'articolo 180, comma  1,  lettera  a),  devono
divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente. 
12. Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  anche  ai
soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari  per  i
quali  sia  stata  presentata  una  richiesta  di   ammissione   alle
negoziazioni nei mercati regolamentati italiani"; 
f) all'articolo 115, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera: 
"c-bis)  esercitare  gli  ulteriori  poteri  previsti   dall'articolo
187-octies"; 
g) dopo l'articolo 115, e' inserito il seguente: 
"Art. 115-bis.  -  (Registri  delle  persone  che  hanno  accesso  ad
informazioni privilegiate) - 1. Gli emittenti quotati e i soggetti in
rapporto di controllo con essi, o le persone  che  agiscono  in  loro
nome o per loro conto, devono  istituire,  e  mantenere  regolarmente
aggiornato, un registro delle persone che, in ragione  dell'attivita'
lavorativa o professionale ovvero in ragione delle  funzioni  svolte,
hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114,  comma  1.
La CONSOB determina con  regolamento  le  modalita'  di  istituzione,
tenuta e aggiornamento dei registri"; 
h) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: "Gli articoli 114" sono
inserite le seguenti: ", ad eccezione del comma 7,"; 
i) all'articolo 132, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi  degli  articoli
2357 e 2357-bis, primo  comma,  numero  1),  del  codice  civile,  da
societa' con azioni quotate, devono  essere  effettuati  in  modo  da
assicurare la parita'  di  trattamento  tra  gli  azionisti,  secondo
modalita' stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento"; 
l) nella parte V, titolo I, capo I, dopo l'articolo 170, e'  inserito
il seguente: 
"Art. 170-bis. - (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB) -
1. Fuori dai casi previsti  dall'articolo  2638  del  codice  civile,
chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB  e'
punito con la reclusione fino a due anni  e  con  la  multa  da  euro
diecimila ad euro duecentomila"; 
m) all'articolo 190, comma 1, dopo le parole: "50, comma 1; 65"  sono
inserite le seguenti: "; 187-nonies"; 
n) all'articolo 193: 
1) al comma 1, dopo le parole: "tenuti a effettuare le  comunicazioni
previste dagli articoli 113, 114 e 115" sono inserite le seguenti: "o
soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis" e le parole:  "da
lire dieci milioni a lire duecento  milioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "da euro cinquemila ad euro cinquecentomila"; 
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
"1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro  i
quali esercitano funzioni  di  amministrazione,  di  direzione  e  di
controllo presso le societa' e gli enti  che  svolgono  le  attivita'
indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e
i  soggetti  indicati  nell'articolo  114,  comma  7,  in   caso   di
inosservanza delle disposizioni ivi previste  nonche'  di  quelle  di
attuazione emanate dalla CONSOB. 
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile in caso di
inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e
11, nonche'  di  quelle  di  attuazione  emanate  dalla  CONSOB,  nei
confronti della persona fisica che svolge le attivita'  indicate  nel
comma 1-bis e, quando non ricorra  la  causa  di  esenzione  prevista
dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona  fisica  che
svolge l'attivita' di giornalista"; 
3) al comma 2, le parole: "da lire  dieci  milioni  a  lire  duecento
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro cinquemila ad  euro
cinquecentomila"; 
4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
"3-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24  novembre  1981,
n. 689". 
2. Al testo unico delle disposizioni in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti   modifiche
recanti nuove  disposizioni  in  materia  di  abuso  di  informazioni
privilegiate e manipolazione del mercato: 
a) nella parte V, titolo  I,  la  partizione  "Capo  IV  -  Abusi  di
informazioni privilegiate  e  aggiotaggio  su  strumenti  finanziari"
comprendente gli articoli da 180 a 187-bis e' sostituita dal seguente
titolo: 
 
                            "TITOLO I-BIS 
   ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO 
                               CAPO I 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 180. - (Definizioni)  -  1.  Ai  fini  del  presente  titolo  si
intendono per: 
a)  ''strumenti  finanziari'':  gli  strumenti  finanziari   di   cui
all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i  quali  e'
stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in  un
mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione  europea,
nonche' qualsiasi altro strumento ammesso o per  il  quale  e'  stata
presentata una  richiesta  di  ammissione  alle  negoziazioni  in  un
mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea; 
b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui  all'articolo
1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali
e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni  in
un mercato  regolamentato  italiano  o  di  altro  Paese  dell'Unione
europea, nonche' qualsiasi altro strumento derivato relativo a  merci
ammesso  o  per  il  quale  e'  stata  presentata  una  richiesta  di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un  Paese
dell'Unione europea; 
c)  "prassi  di  mercato  ammesse":  prassi  di  cui  e'  ragionevole
attendersi l'esistenza in uno o piu' mercati finanziari e  ammesse  o
individuate  dalla  CONSOB  in  conformita'  alle   disposizioni   di
attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 28 gennaio 2003; 
d) "ente": uno dei soggetti  indicati  nell'articolo  1  del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
Art. 181. - (Informazione privilegiata) - 1.  Ai  fini  del  presente
titolo per informazione privilegiata si  intende  un'informazione  di
carattere preciso, che  non  e'  stata  resa  pubblica,  concernente,
direttamente  o  indirettamente,  uno  o  piu'  emittenti   strumenti
finanziari o uno o piu' strumenti finanziari, che, se resa  pubblica,
potrebbe influire in modo sensibile  sui  prezzi  di  tali  strumenti
finanziari. 
2. In relazione ai derivati su merci, per  informazione  privilegiata
si intende un'informazione di carattere preciso,  che  non  e'  stata
resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o piu'
derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati
sono negoziati si aspettano di ricevere  secondo  prassi  di  mercato
ammesse in tali mercati. 
3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se: 
a) si riferisce ad un complesso di circostanze  esistente  o  che  si
possa ragionevolmente prevedere che  verra'  ad  esistenza  o  ad  un
evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere  che  si
verifichera'; 
b) e' sufficientemente specifica da consentire di trarre  conclusioni
sul possibile effetto del complesso di circostanze o  dell'evento  di
cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari. 
4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in  modo
sensibile   sui   prezzi   di   strumenti   finanziari   si   intende
un'informazione  che  presumibilmente  un   investitore   ragionevole
utilizzerebbe come uno degli  elementi  su  cui  fondare  le  proprie
decisioni di investimento. 
5. Nel  caso  delle  persone  incaricate  dell'esecuzione  di  ordini
relativi a strumenti finanziari,  per  informazione  privilegiata  si
intende anche l'informazione trasmessa da un  cliente  e  concernente
gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha  un  carattere
preciso e che concerne, direttamente o  indirettamente,  uno  o  piu'
emittenti di strumenti finanziari o uno o piu' strumenti  finanziari,
che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi
di tali strumenti finanziari. 
Art. 182. - (Ambito di applicazione). - 1. I  reati  e  gli  illeciti
previsti dal presente titolo sono puniti secondo  la  legge  italiana
anche  se  commessi  all'estero,  qualora   attengano   a   strumenti
finanziari ammessi o per i quali e' stata presentata una richiesta di
ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano. 
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli  articoli
184, 185,  187-bis  e  187-ter  si  applicano  ai  fatti  concernenti
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata
presentata una  richiesta  di  ammissione  alla  negoziazione  in  un
mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea. 
Art. 183. - (Esenzioni). - 1. Le  disposizioni  di  cui  al  presente
titolo non si applicano: 
a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria,  alla  politica
valutaria o alla gestione del debito pubblico  compiute  dallo  Stato
italiano, da  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea,  dal  Sistema
europeo delle Banche centrali, da una Banca  centrale  di  uno  Stato
membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro  ente  ufficialmente
designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi; 
b) alle  negoziazioni  di  azioni,  obbligazioni  e  altri  strumenti
finanziari propri quotati, effettuate  nell'ambito  di  programmi  di
riacquisto da  parte  dell'emittente  o  di  societa'  controllate  o
collegate,  ed  alle  operazioni  di  stabilizzazione  di   strumenti
finanziari che rispettino le condizioni stabilite  dalla  CONSOB  con
regolamento. 
 
                               CAPO II 
                           SANZIONI PENALI 
 
Art. 184. - (Abuso di informazioni privilegiate). - 1. E' punito  con
la reclusione da uno a sei anni e con la multa da  euro  ventimila  a
euro tre  milioni  chiunque,  essendo  in  possesso  di  informazioni
privilegiate in ragione della sua qualita' di  membro  di  organi  di
amministrazione,  direzione   o   controllo   dell'emittente,   della
partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero  dell'esercizio  di
un'attivita' lavorativa, di una professione o di una funzione,  anche
pubblica, o di un ufficio: 
a)  acquista,  vende  o  compie  altre  operazioni,  direttamente   o
indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su  strumenti
finanziari utilizzando le informazioni medesime; 
b) comunica tali informazioni ad  altri,  al  di  fuori  del  normale
esercizio  del  lavoro,   della   professione,   della   funzione   o
dell'ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse,  al  compimento  di
taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo  in
possesso di informazioni privilegiate a motivo della  preparazione  o
esecuzione di attivita' delittuose compie taluna delle azioni di  cui
al medesimo comma 1. 
3. Il giudice puo' aumentare la  multa  fino  al  triplo  o  fino  al
maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto  conseguito
dal reato quando, per la rilevante offensivita'  del  fatto,  per  le
qualita' personali del colpevole o per l'entita' del prodotto  o  del
profitto conseguito  dal  reato,  essa  appare  inadeguata  anche  se
applicata nel massimo. 
4.  Ai  fini  del  presente  articolo  per  strumenti  finanziari  si
intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma
2, il  cui  valore  dipende  da  uno  strumento  finanziario  di  cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a). 
Art. 185. - (Manipolazione  del  mercato).  -  1.  Chiunque  diffonde
notizie false o pone in essere operazioni simulate o  altri  artifizi
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo
di strumenti finanziari, e' punito con la reclusione  da  uno  a  sei
anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 
2. Il giudice puo' aumentare la  multa  fino  al  triplo  o  fino  al
maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto  conseguito
dal reato quando, per la rilevante offensivita'  del  fatto,  per  le
qualita' personali del colpevole o per l'entita' del prodotto  o  del
profitto conseguito  dal  reato,  essa  appare  inadeguata  anche  se
applicata nel massimo. 
Art. 186. (Pene accessorie). - 1. La condanna per taluno dei  delitti
previsti  dal  presente  capo  importa  l'applicazione   delle   pene
accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice
penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a  due
anni,  nonche'  la  pubblicazione  della  sentenza  su   almeno   due
quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. 
Art. 187. (Confisca). - 1. In caso di  condanna  per  uno  dei  reati
previsti dal presente capo e' disposta la confisca del prodotto o del
profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo. 
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma  del  comma
1, la stessa puo' avere ad oggetto una somma  di  denaro  o  beni  di
valore equivalente. 
3. Per quanto  non  stabilito  nei  commi  1  e  2  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 240 del codice penale. 
 
                              CAPO III 
                       SANZIONI AMMINISTRATIVE 
 
Art. 187-bis. - (Abuso di informazioni privilegiate). - 1.  Salve  le
sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  ventimila  a  euro  tre
milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in
ragione della sua qualita' di membro di  organi  di  amministrazione,
direzione  o  controllo  dell'emittente,  della   partecipazione   al
capitale  dell'emittente,  ovvero  dell'esercizio   di   un'attivita'
lavorativa, di una professione o di una funzione, anche  pubblica,  o
di un ufficio: 
a)  acquista,  vende  o  compie  altre  operazioni,  direttamente   o
indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi  su  strumenti
finanziari utilizzando le informazioni medesime; 
b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale  esercizio
del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse,  al  compimento  di
taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo
in possesso di informazioni privilegiate a motivo della  preparazione
o esecuzione di attivita' delittuose compie taluna  delle  azioni  di
cui al medesimo comma 1. 
3.  Ai  fini  del  presente  articolo  per  strumenti  finanziari  si
intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma
2, il  cui  valore  dipende  da  uno  strumento  finanziario  di  cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a). 
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche  a  chiunque,  in
possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere
in base  ad  ordinaria  diligenza  il  carattere  privilegiato  delle
stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti. 
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e  4
sono aumentate fino al triplo o fino al  maggiore  importo  di  dieci
volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando,  per
le qualita' personali del colpevole ovvero per l'entita' del prodotto
o del profitto conseguito  dall'illecito,  esse  appaiono  inadeguate
anche se applicate nel massimo. 
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo  e'
equiparato alla consumazione. 
Art. 187-ter. - (Manipolazione del mercato). - 1. Salve  le  sanzioni
penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro ventimila  a  euro  cinque  milioni
chiunque, tramite mezzi di informazione,  compreso  INTERNET  o  ogni
altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti
che forniscano o siano  suscettibili  di  fornire  indicazioni  false
ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. 
2. Per  i  giornalisti  che  operano  nello  svolgimento  della  loro
attivita' professionale la diffusione delle informazioni va  valutata
tenendo conto delle norme di autoregolamentazione  proprie  di  detta
professione,  salvo  che  tali  soggetti  traggano,  direttamente   o
indirettamente, un vantaggio o un  profitto  dalla  diffusione  delle
informazioni. 
3. Salve le sanzioni penali quando il  fatto  costituisce  reato,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui  al  comma  1
chiunque pone in essere: 
a) operazioni od ordini  di  compravendita  che  forniscano  o  siano
idonei  a  fornire  indicazioni  false   o   fuorvianti   in   merito
all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; 
b) operazioni od ordini  di  compravendita  che  consentono,  tramite
l'azione di una o di  piu'  persone  che  agiscono  di  concerto,  di
fissare il prezzo di mercato di uno o piu' strumenti finanziari ad un
livello anomalo o artificiale; 
c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano  artifizi  od
ogni altro tipo di inganno o di espediente; 
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti  in
merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. 
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e  b),  non  puo'
essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri  di  avere
agito per motivi legittimi e in conformita' alle  prassi  di  mercato
ammesse nel mercato interessato. 
5.  Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie   previste   dai   commi
precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al  maggiore  importo
di dieci volte il prodotto o  il  profitto  conseguito  dall'illecito
quando, per le qualita' personali del colpevole,  per  l'entita'  del
prodotto o del  profitto  conseguito  dall'illecito  ovvero  per  gli
effetti prodotti sul  mercato,  esse  appaiono  inadeguate  anche  se
applicate nel massimo. 
6. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  CONSOB
ovvero su proposta della  medesima,  puo'  individuare,  con  proprio
regolamento, in conformita' alle  disposizioni  di  attuazione  della
direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione  europea,  secondo  la
procedura  di  cui  all'articolo  17,  paragrafo  2,   della   stessa
direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste
nei  commi  precedenti,  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione   del
presente articolo. 
7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e  le
circostanze da prendere in  considerazione  per  la  valutazione  dei
comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai  sensi
della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni  di  attuazione  della
stessa. 
Art.  187-quater.  -  (Sanzioni  amministrative  accessorie).  -   1.
L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal
presente  capo  importa  la  perdita  temporanea  dei  requisiti   di
onorabilita'  per  gli  esponenti  aziendali  ed  i  partecipanti  al
capitale dei soggetti  abilitati,  delle  societa'  di  gestione  del
mercato, nonche' per i revisori e i promotori finanziari e,  per  gli
esponenti aziendali di societa' quotate, l'incapacita' temporanea  ad
assumere  incarichi  di  amministrazione,   direzione   e   controllo
nell'ambito  di  societa'  quotate  e  di  societa'  appartenenti  al
medesimo gruppo di societa' quotate. 
2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al  comma  1  ha  una
durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. 
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto  conto  della
gravita' della violazione e del grado della colpa, puo'  intimare  ai
soggetti abilitati, alle  societa'  di  gestione  del  mercato,  agli
emittenti quotati e alle societa'  di  revisione  di  non  avvalersi,
nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non superiore
a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai  competenti
ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto  iscritto
all'ordine dall'esercizio dell'attivita' professionale. 
Art. 187-quinquies. - (Responsabilita' dell'ente).  -  1.  L'ente  e'
responsabile del  pagamento  di  una  somma  pari  all'importo  della
sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al  presente
capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: 
a)  da  persone  che  rivestono  funzioni   di   rappresentanza,   di
amministrazione  o  di  direzione  dell'ente  o  di  una  sua  unita'
organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonche' da
persone che esercitano, anche di fatto, la gestione  e  il  controllo
dello stesso; 
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di  uno  dei
soggetti di cui alla lettera a). 
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma  1,
il prodotto o  il  profitto  conseguito  dall'ente  e'  di  rilevante
entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto  o
profitto. 
3. L'ente non e' responsabile se dimostra che le persone indicate nel
comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. 
4. In relazione agli illeciti di cui al  comma  1  si  applicano,  in
quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo
8 giugno 2001, n.  231.  Il  Ministero  della  giustizia  formula  le
osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  8  giugno
2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti  previsti
dal presente titolo. 
Art. 187-sexies. - (Confisca). -  1.  L'applicazione  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente capo  importa  sempre
la confisca del prodotto o del  profitto  dell'illecito  e  dei  beni
utilizzati per commetterlo. 
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma  del  comma
1, la stessa puo' avere ad oggetto somme  di  denaro,  beni  o  altre
utilita' di valore equivalente. 
3. In nessun caso puo' essere disposta la confisca di  beni  che  non
appartengono ad una  delle  persone  cui  e'  applicata  la  sanzione
amministrativa pecuniaria. 
Art. 187-septies. -  (Procedura  sanzionatoria).  -  1.  Le  sanzioni
amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB
con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti  agli
interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi
trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono  altresi'
chiedere di essere sentiti personalmente. 
2.  Il  procedimento  sanzionatorio  e'  retto   dai   principi   del
contraddittorio,  della  conoscenza  degli  atti  istruttori,   della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie  e
funzioni decisorie. 
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato  per
estratto nel Bollettino della  CONSOB.  Avuto  riguardo  alla  natura
delle  violazioni  e  degli  interessi  coinvolti,   possono   essere
stabilite dalla CONSOB modalita' ulteriori per  dare  pubblicita'  al
provvedimento, ponendo le relative spese a carico  dell'autore  della
violazione. La CONSOB, anche dietro richiesta degli interessati, puo'
differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del
provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla
integrita'  del  mercato  ovvero  questa  possa  arrecare  un   danno
sproporzionato alle parti coinvolte. 
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle  sanzioni  previste
dal presente capo puo' proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione, ricorso in opposizione alla corte d'appello nella  cui
circoscrizione e' la sede legale o la  residenza  dell'opponente.  Se
l'opponente non ha la sede legale o  la  residenza  nello  Stato,  e'
competente la corte d'appello del luogo in cui e' stata  commessa  la
violazione.  Quando  tali  criteri  non  risultano  applicabili,   e'
competente la  corte  d'appello  di  Roma.  Il  ricorso  deve  essere
notificato alla CONSOB e depositato presso la cancelleria della corte
d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione. 
5. L'opposizione non  sospende  l'esecuzione  del  provvedimento.  La
corte  d'appello,  se  ricorrono  gravi  motivi,  puo'  disporre   la
sospensione con decreto motivato. 
6.  Il  giudizio  di  opposizione  si  svolge  nelle  forme  previste
dall'articolo 23 della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. 
7. Copia della sentenza e' trasmessa a cura della  cancelleria  della
corte d'appello alla CONSOB ai fini della pubblicazione per  estratto
nel Bollettino di quest'ultima. 
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo
non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
                               CAPO IV 
                         POTERI DELLA CONSOB 
 
Art. 187-octies. - (Poteri della CONSOB). - 1. La CONSOB vigila sulla
osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le
altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE. 
2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari  all'accertamento  delle
violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo,  utilizzando
i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto. 
3. La CONSOB puo' nei confronti di chiunque  possa  essere  informato
sui fatti: 
a)  richiedere  notizie,  dati  o  documenti  sotto  qualsiasi  forma
stabilendo il termine per la relativa comunicazione; 
b) richiedere le registrazioni telefoniche  esistenti  stabilendo  il
termine per la relativa comunicazione; 
c) procedere ad audizione personale; 
d) procedere al sequestro dei beni che  possono  formare  oggetto  di
confisca ai sensi dell' articolo 187-sexies; 
e) procedere ad ispezioni; 
f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo  33  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
dall'articolo 52 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633. 
4. La CONSOB puo' altresi': 
a) avvalersi della collaborazione  delle  pubbliche  amministrazioni,
richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in  deroga
ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del  decreto  legislativo
30  giugno  2003,  n.  196,  ed  accedere  al   sistema   informativo
dell'anagrafe tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli
2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212; 
b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati  relativi  al
traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in  deroga  ai
divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196; 
d) avvalersi, ove necessario, dei dati  contenuti  nell'anagrafe  dei
conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge  30
dicembre 1991, n. 413, secondo le modalita' indicate dall'articolo 3,
comma 4, lettera  b),  del  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5  luglio  1991,  n.  197,
nonche' acquisire anche mediante accesso  diretto  i  dati  contenuti
nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15  dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  febbraio
1980, n. 15; 
e) accedere direttamente, mediante apposita  connessione  telematica,
ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia,  di
cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il  credito
e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile 1994. 
5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera
b), sono  esercitati  previa  autorizzazione  del  procuratore  della
Repubblica. Detta autorizzazione  e'  necessaria  anche  in  caso  di
esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al  comma
4, lettera  c),  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dai  soggetti
abilitati, dai soggetti indicati nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e
dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto. 
6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza  di
violazioni delle norme del presente titolo, la  CONSOB  puo'  in  via
cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte. 
7. E' fatta salva l'applicazione delle  disposizioni  degli  articoli
199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura  penale,  in  quanto
compatibili. 
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene
redatto processo verbale dei dati e delle  informazioni  acquisite  o
dei fatti accertati, dei sequestri  eseguiti  e  delle  dichiarazioni
rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare  il  processo
verbale e hanno diritto di averne copia. 
9. Quando si e' proceduto a sequestro ai sensi del comma  3,  lettera
d), gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB. 
10. Sull'opposizione  la  decisione  e'  adottata  con  provvedimento
motivato emesso  entro  il  trentesimo  giorno  successivo  alla  sua
proposizione. 
11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto
quando: 
a) e' deceduto l'autore della violazione; 
b)  viene  provato  che  gli  aventi  diritto  sono  terzi   estranei
all'illecito; 
c) l'atto di contestazione  degli  addebiti  non  e'  notificato  nei
termini prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,  n.
689; 
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non e' stata applicata entro
il termine di due anni dall'accertamento della violazione. 
12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4  la  CONSOB
puo' avvalersi della Guardia di finanza che esegue  gli  accertamenti
richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai  fini
dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto  e  delle  imposte
sui redditi. 
13. Tutte le notizie,  le  informazioni  e  i  dati  acquisiti  dalla
Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti  dal  comma
12 sono coperti dal  segreto  d'ufficio  e  vengono,  senza  indugio,
comunicati esclusivamente alla CONSOB. 
14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria
ha efficacia di titolo  esecutivo.  Decorso  inutilmente  il  termine
fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme
dovute in base alle  norme  previste  per  la  riscossione,  mediante
ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti
pubblici e previdenziali. 
15.  Quando   l'autore   della   violazione   esercita   un'attivita'
professionale, il provvedimento che infligge la sanzione e' trasmesso
al competente ordine professionale. 
Art. 187-novies. - (Operazioni sospette). - 1. I soggetti  abilitati,
gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le societa'
di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla CONSOB le
operazioni che, in  base  a  ragionevoli  motivi,  possono  ritenersi
configurare una violazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
titolo. La  CONSOB  stabilisce,  con  regolamento,  le  categorie  di
soggetti tenuti a tale obbligo, gli  elementi  e  le  circostanze  da
prendere in  considerazione  per  la  valutazione  dei  comportamenti
idonei a costituire operazioni sospette, nonche'  le  modalita'  e  i
termini di tali segnalazioni. 
 
                               CAPO V 
                      RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI 
 
Art. 187-decies. - (Rapporti con la magistratura).  -  1.  Quando  ha
notizia di uno dei reati previsti dal capo II il  pubblico  ministero
ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB. 
2. Il Presidente della CONSOB trasmette al  pubblico  ministero,  con
una relazione motivata, la documentazione raccolta nello  svolgimento
dell'attivita' di accertamento nel caso in cui emergano elementi  che
facciano presumere la esistenza di un reato.  La  trasmissione  degli
atti  al  pubblico  ministero  avviene  al  piu'  tardi  al   termine
dell'attivita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni di
cui al presente titolo, capo III. 
3. La CONSOB e l'autorita' giudiziaria collaborano  tra  loro,  anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento
delle violazioni di cui al presente titolo anche  quando  queste  non
costituiscono  reato.  A  tale  fine  la  CONSOB  puo'  utilizzare  i
documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei
modi e con le forme  previsti  dall'articolo  63,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
dall'articolo 33, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
Art. 187-undecies. - (Facolta' della CONSOB nel procedimento penale). 
- 1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e  185,
la CONSOB esercita i diritti e le facolta' attribuiti dal  codice  di
procedura penale agli enti e  alle  associazioni  rappresentativi  di
interessi lesi dal reato. 
2. La CONSOB puo' costituirsi parte civile e richiedere, a titolo  di
riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrita' del mercato,
una somma determinata dal giudice, anche in via  equitativa,  tenendo
comunque conto dell'offensivita' del fatto, delle qualita'  personali
del colpevole e dell'entita' del prodotto o del  profitto  conseguito
dal reato. 
Art.  187-duodecies.  -   (Rapporti   tra   procedimento   penale   e
procedimento amministrativo e di opposizione). - 1.  Il  procedimento
amministrativo di accertamento e il procedimento  di  opposizione  di
cui all'articolo  187-septies  non  possono  essere  sospesi  per  la
pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o
fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione. 
Art. 187-terdecies. -  (Esecuzione  delle  pene  pecuniarie  e  delle
sanzioni pecuniarie nel processo penale). - 1. Quando per  lo  stesso
fatto e' stata applicata a carico del reo o  dell'ente  una  sanzione
amministrativa pecuniaria ai sensi  dell'articolo  195,  la  esazione
della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato
e' limitata  alla  parte  eccedente  quella  riscossa  dall'Autorita'
amministrativa. 
Art. 187-quaterdecies. -  (Procedure  consultive).  -  1.  La  CONSOB
definisce entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, con proprio  regolamento,  le  modalita'  e  i
tempi delle procedure consultive da attivare,  mediante  costituzione
di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori  e  dei
prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati,  in
occasione delle  modifiche  regolamentari  in  materia  di  abusi  di
mercato e  in  altre  materie  rientranti  nelle  proprie  competenze
istituzionali"; 
b) nella parte V, titolo II, prima dell'articolo 188, e' inserito  il
seguente: 
"Art. 187-quinquiesdecies.  -  (Tutela  dell'attivita'  di  vigilanza
della CONSOB). - 1. Fuori dai casi previsti  dall'articolo  2638  del
codice civile, chiunque non  ottempera  nei  termini  alle  richieste
della CONSOB ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila  ad  euro
duecentomila"; 
c) l'articolo 195 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 195. - (Procedura sanzionatoria). - 1.  Salvo  quanto  previsto
dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste  nel  presente
titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le
rispettive   competenze,   con   provvedimento    motivato,    previa
contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni
dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni. 
2.  Il  procedimento  sanzionatorio  e'  retto   dai   principi   del
contraddittorio,  della  conoscenza  degli  atti  istruttori,   della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie  e
funzioni decisorie. 
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato  per
estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. La Banca
d'Italia o la CONSOB, tenuto conto della natura  della  violazione  e
degli interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori  per
dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione. 
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle  sanzioni  previste
dal presente titolo e' ammessa opposizione alla corte  d'appello  del
luogo in cui ha sede la societa' o  l'ente  cui  appartiene  l'autore
della violazione ovvero, nei  casi  in  cui  tale  criterio  non  sia
applicabile, del luogo  in  cui  la  violazione  e'  stata  commessa.
L'opposizione deve essere notificata all'Autorita' che ha adottato il
provvedimento entro trenta giorni  dalla  sua  comunicazione  e  deve
essere depositata presso la cancelleria della corte  d'appello  entro
trenta giorni dalla notifica. 
5. L'opposizione non  sospende  l'esecuzione  del  provvedimento.  La
corte  d'appello,  se  ricorrono  gravi  motivi,  puo'  disporre   la
sospensione con decreto motivato. 
6. La corte d'appello, su istanza delle parti, puo'  fissare  termini
per la presentazione  di  memorie  e  documenti,  nonche'  consentire
l'audizione anche personale delle parti. 
7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 
8. Copia del decreto e' trasmessa  a  cura  della  cancelleria  della
corte d'appello all'Autorita' che ha  adottato  il  provvedimento  ai
fini  della  pubblicazione,   per   estratto,   nel   Bollettino   di
quest'ultima. 
9. Le societa' e gli enti ai  quali  appartengono  gli  autori  delle
violazioni rispondono, in solido  con  questi,  del  pagamento  della
sanzione e delle spese di pubblicita' previste  dal  secondo  periodo
del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso  verso
i responsabili". 
3. Dopo l'articolo 25-quinquies  del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231, e' inserito il seguente: 
"Art. 25-sexies. - (Abusi di mercato). - 1. In relazione ai reati  di
abuso di informazioni privilegiate e  di  manipolazione  del  mercato
previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si  applica  all'ente
la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al  comma  1,  il
prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante  entita',
la  sanzione  e'  aumentata  fino  a  dieci  volte  tale  prodotto  o
profitto". 
4.  All'articolo  2637  del  codice  civile,  le  parole:  "strumenti
finanziari, quotati o non quotati," sono sostituite  dalle  seguenti:
"strumenti finanziari  non  quotati  o  per  i  quali  non  e'  stata
presentata una  richiesta  di  ammissione  alle  negoziazioni  in  un
mercato regolamentato,". 
5. Alla lettera f) del  comma  1  dell'articolo  266  del  codice  di
procedura penale, dopo  le  parole:  "reati  di  ingiuria,  minaccia,
usura, abusiva attivita' finanziaria,"  sono  inserite  le  seguenti:
"abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato,". 
6. Le disposizioni previste dalla parte V, titolo  I-bis,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo  28  febbraio  1998,  n.  58,  si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge  che  le  ha  depenalizzate,
quando il relativo procedimento penale non sia  stato  definito.  Per
ogni altro  effetto  si  applica  l'articolo  2  del  codice  penale.
L'autorita' giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali  per  le
violazioni non costituenti piu' reato, pendenti alla data di  entrata
in vigore della presente legge, se non deve  pronunciare  decreto  di
archiviazione o sentenza di  assoluzione  o  di  proscioglimento  con
formula che  esclude  la  rilevanza  penale  del  fatto,  dispone  la
trasmissione degli atti alla  CONSOB.  Da  tale  momento  decorre  il
termine  di  centottanta  giorni  per  la   notifica   dell'atto   di
contestazione delle violazioni. 
7. Le disposizioni recate dall'articolo 195 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  come  sostituito  dal
comma  2,  lettera  c),  del  presente  articolo,  si  applicano   ai
procedimenti  sanzionatori  avviati  con  lettere  di   contestazione
inoltrate successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. Le disposizioni del citato  articolo  195  nel  testo
vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge
continuano ad essere applicate ai procedimenti  sanzionatori  avviati
prima della suddetta data. 
8. Al fine di adeguare la dotazione  di  personale  della  CONSOB  ai
nuovi compiti derivanti dal presente articolo, il numero  complessivo
dei  posti  della  pianta  organica  prevista  dall'articolo  2   del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,  e  successive  modificazioni,  e'
aumentato da 450 a 600 unita'. La ripartizione dei posti suddetti tra
l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella  del
personale a contratto a tempo determinato e' stabilita  con  apposita
deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza  prevista  dal
nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 
95. Resta fermo il disposto  di  cui  al  settimo  comma  del  citato
articolo 2. Gli oneri derivanti sono coperti secondo  i  criteri,  le
procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
 
          Note all'art. 9:
              -  La  direttiva 2003/6/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          12 aprile 2003, n. L 96.
              - La direttiva 2003/124/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          24 dicembre 2003, n. L 339.
              - La direttiva 2003/125/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          24 dicembre 2003, n. L 339.
              -  La direttiva 2004/72/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          30 aprile 2004, n. L 162.
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 4, 64, 97, 103,
          115,  116,  132,  190  e  193  del  decreto  legislativo 24
          febbraio  1998,  n.  58  (Testo unico delle disposizioni in
          materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi degli
          articoli 8  e  21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), come
          modificati dalla presente legge:
              «Art.   4   (Collaborazione  tra  autorita'  e  segreto
          d'ufficio).   -   1.  La  Banca  d'Italia,  la  CONSOB,  la
          Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione, l'ISVAP e
          l'Ufficio  italiano  dei  cambi collaborano tra loro, anche
          mediante  scambio  di informazioni, al fine di agevolare le
          rispettive    funzioni.   Dette   autorita'   non   possono
          reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
              2.  La  Banca  d'Italia  e la CONSOB collaborano, anche
          mediante   scambio   di   informazioni,  con  le  autorita'
          competenti   dell'Unione   europea   e  dei  singoli  Stati
          comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
              3.  Al  medesimo  fine,  la  Banca d'Italia e la CONSOB
          possono  cooperare, anche mediante scambio di informazioni,
          con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari.
              4.  Le  informazioni  ricevute  dalla  Banca d'Italia e
          dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
          trasmesse  a  terzi  ne'  ad  altre autorita' italiane, ivi
          incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
          consenso dell'autorita' che le ha fornite.
              5.  La  Banca  d'Italia  e  la CONSOB possono scambiare
          informazioni:
                a) con   autorita'   amministrative   e   giudiziarie
          nell'ambito   di   procedimenti   di   liquidazione   o  di
          fallimento,  in  Italia  o  all'estero, relativi a soggetti
          abilitati;
                b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
          sistemi di indennizzo;
                c) con gli organismi preposti alla compensazione o al
          regolamento delle negoziazioni dei mercati;
                d) con  le  societa' di gestione dei mercati, al fine
          di  garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse
          gestiti.
              5-bis.  Lo  scambio  di  informazioni  con autorita' di
          Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
          in materia di segreto di ufficio.
              6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
          e  d),  possono essere rivelate a terzi con il consenso del
          soggetto  che  le  ha  fornite.  Si  puo'  prescindere  dal
          consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
          obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
              7.  La  Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i
          poteri  a  esse  assegnati  dall'ordinamento  anche ai fini
          della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
          medesime.  Le  autorita'  competenti  di Stati comunitari o
          extracomunitari  possono  cedere alla Banca d'Italia e alla
          CONSOB  di  effettuare  per  loro  conto,  secondo le norme
          previste  nel  presente decreto, un'indagine sul territorio
          dello  Stato.  Le  predette  autorita' possono chiedere che
          venga  consentito  ad  alcuni  membri del loro personale di
          accompagnare  il  personale  della  Banca  d'Italia e della
          CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.
              8.  Restano  ferme  e norme che disciplinano il segreto
          d'ufficio  sulle  notizie,  i  dati  e  le  informazioni in
          possesso della Banca d'Italia.
              9.  La  Banca d'Italia puo' concordare con le autorita'
          di   vigilanza   di   altri   Stati   comunitari  forme  di
          collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di
          ciascuna autorita', per l'esercizio della vigilanza su base
          consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' paesi.
              10.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e i dati in
          possesso  della  CONSOB  in  ragione della sua attivita' di
          vigilanza  sono  coperti  dal  segreto  d'ufficio anche nei
          confronti  delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
          Ministro  dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i
          casi  previsti  dalla  legge  per  le  indagini  relative a
          violazioni sanzionate penalmente.
              11.  I  dipendenti  della  CONSOB, nell'esercizio delle
          funzioni  di  vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali e hanno
          l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
          le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
          di reato.
              12.  I  dipendenti  della  CONSOB,  i  consulenti e gli
          esperti  dei  quali  la stessa si avvale sono vincolati dal
          segreto d'ufficio.
              13.  Le  pubbliche  amministrazioni e gli enti pubblici
          forniscono  dati,  notizie  e  documenti  e  ogni ulteriore
          collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
          leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.».
              «Art.  64 (Organizzazione e funzionamento del mercato).
          - 1. La societa' di gestione:
                a) predispone  le  strutture,  fornisce i servizi del
          mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;
                b) adotta  tutti  gli  atti  necessari  per  il  buon
          funzionamento  del  mercato  e  verifica  il  rispetto  del
          regolamento;
                b-bis)  adotta le disposizioni e gli atti necessari a
          prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate
          e manipolazioni del mercato;
                c) dispone    l'ammissione,    l'esclusione    e   la
          sospensione  degli  strumenti  finanziari e degli operatori
          dalle negoziazioni;
                d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento
          del mercato, segnalando le iniziative assunte;
                e) provvede   alla  gestione  e  alla  diffusione  al
          pubblico  delle  informazioni  e dei documenti indicati nei
          regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114;
                f) provvede  agli  altri compiti a essa eventualmente
          affidati dalla CONSOB».
              «Art.  97  (Obblighi  informativi).  -  1. Fermo quanto
          previsto   dal  titolo  III,  capo  I,  agli  emittenti  si
          applicano:
                a) l'articolo  114,  commi  5  e  6,  dalla  data  di
          pubblicazione  del  prospetto  fino  alla conclusione della
          sollecitazione;
                b)  l'articolo  115,  dalla  data della comunicazione
          prevista  dall'art.  94  fino  a  un anno dalla conclusione
          della sollecitazione.
              2.  La  CONSOB  individua  con  regolamento quali delle
          disposizioni  richiamate  nel  comma  1  si  applicano, nei
          medesimi  periodi,  agli  altri soggetti indicati nell'art.
          95,  comma  2,  nonche'  ai soggetti che prestano i servizi
          indicati nell'art. 1, comma 6, lettera e).
              3.  Gli  emittenti  sottopongono  al  giudizio  di  una
          societa'  di  revisione  ai sensi dell'art. 156 il bilancio
          d'esercizio  e quello consolidato eventualmente approvati o
          redatti nel periodo della sollecitazione.
              4.  Qualora  sussista  fondato  sospetto  di violazione
          delle  disposizioni  contenute  nel  presente  capo o delle
          relative  norme  regolamentari,  la  CONSOB,  allo scopo di
          acquisire  elementi  conoscitivi, puo' richiedere, entro un
          anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione
          di  dati  e  notizie  e la trasmissione di atti e documenti
          agli  acquirenti  o sottoscrittori dei prodotti finanziari,
          fissando  i  relativi  termini. Il potere di richiesta puo'
          essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali
          vi   e'   fondato   sospetto   che  svolgano  attivita'  di
          sollecitazione   all'investimento   in   violazione   delle
          disposizioni previste dall'art. 94.».
              «Art. 103 (Svolgimento dell'offerta). - 1. L'offerta e'
          irrevocabile.  Ogni  clausola contraria e' nulla. L'offerta
          e'  rivolta  a parita' di condizioni a tutti i titolari dei
          prodotti finanziari che ne formano oggetto.
              2.  Fermo  quanto previsto dal titolo III, capo I, agli
          emittenti si applicano:
                a) l'articolo  114,  commi  5  e  6, dalla data della
          pubblicazione  del documento d'offerta e fino alla chiusura
          della stessa;
                b) l'art.   115,   dalla   data  della  comunicazione
          prevista  dall'art.  102,  comma  1, e fino a un anno dalla
          chiusura dell'offerta.
              3.  L'emittente  diffonde un comunicato contenente ogni
          dato  utile  per  l'apprezzamento dell'offerta e la propria
          valutazione sull'offerta.
              4.  La  CONSOB  detta  con  regolamento disposizioni di
          attuazione   della  presente  sezione  e,  in  particolare,
          disciplina:
                a) il  contenuto  del documento da pubblicare nonche'
          le  modalita'  per  la pubblicazione del documento e per lo
          svolgimento dell'offerta;
                b) la  correttezza  e la trasparenza delle operazioni
          sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta;
                c) le  offerte di aumento e quelle concorrenti, senza
          limitare  il  numero  dei  rilanci,  effettuabili fino alla
          scadenza di un termine massimo.
              5.  La  CONSOB  individua  con  regolamento quali delle
          disposizioni  richiamate  nel  comma  2  si  applicano, nei
          periodi  ivi  indicati,  agli  offerenti,  ai  soggetti  in
          rapporto  di  controllo con gli offerenti e con l'emittente
          nonche'  agli  intermediari  incaricati  di  raccogliere le
          adesioni.
              «Art.  115 (Comunicazioni alla CONSOB). - 1. La CONSOB,
          al  fine  di  vigilare sulla correttezza delle informazioni
          fornite al pubblico puo', anche in via generale:
                a) richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che
          li controllano e alle societa' dagli stessi controllate, la
          comunicazione   di   notizie  e  documenti,  fissandone  le
          relative modalita';
                b) assumere   notizie   dagli   amministratori,   dai
          sindaci,  dalle societa' di revisione e dai dirigenti delle
          societa' e dei soggetti indicati nella lettera a);
                c) eseguire  ispezioni  presso  i  soggetti  indicati
          nella lettera a);
                c-bis) esercitare   gli   ulteriori  poteri  previsti
          dall'art. 187-octies.
              2.  I  poteri  previsti  dalle  lettere a) e b) possono
          essere  esercitati nei confronti dei soggetti che detengono
          una  partecipazione  rilevante ai sensi dell'art. 120 o che
          partecipano a un patto previsto dall'art. 122.
              3.  La  CONSOB puo' altresi' richiedere alle societa' o
          agli  enti  che partecipano direttamente o indirettamente a
          societa'  con  azioni  quotate l'indicazione nominativa, in
          base  ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di societa'
          fiduciarie, dei fiducianti.».
              «Art.   116   (Strumenti   finanziari  diffusi  tra  il
          pubblico). - 1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7,
          e   115   si   applicano  anche  agli  emittenti  strumenti
          finanziari   che,   ancorche'   non   quotati   in  mercati
          regolamentati  italiani,  siano  diffusi tra il pubblico in
          misura  rilevante.  La  CONSOB stabilisce con regolamento i
          criteri  per  l'individuazione  di  tali  emittenti  e puo'
          dispensare,  in  tutto  o  in  parte, dall'osservanza degli
          obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti
          finanziari  quotati in mercati regolamentati di altri Paesi
          dell'Unione  europea o in mercati di Paesi extracomunitari,
          in  considerazione  degli  obblighi  informativi a cui sono
          tenuti in forza della quotazione.
              2.  Gli  emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il
          bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al
          giudizio di una societa' di revisione iscritta nel registro
          dei  revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli
          articoli 155,  comma 2, 156, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1
          e 4.».
              «Art.  132 (Acquisto di azioni proprie e della societa'
          controllante). - 1. Gli acquisti di azioni proprie, operati
          ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, n. 1,
          del  codice  civile, da societa' con azioni quotate, devono
          essere  effettuati  in  modo  da  assicurare  la parita' di
          trattamento  tra gli azionisti, secondo modalita' stabilite
          dalla CONSOB con proprio regolamento.
              2.  Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni
          quotate  effettuati  ai sensi dell'art. 2359-bis del codice
          civile da parte di una societa' controllata.
              3.  I  commi  1  e  2 non si applicano agli acquisti di
          azioni  proprie  o della societa' controllante possedute da
          dipendenti    della   societa'   emittente,   di   societa'
          controllate  o  della  societa'  controllante e assegnate o
          sottoscritte  a  norma  degli  articoli 2349 e 2441, ottavo
          comma, del codice civile.».
              «Art. 190. (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
          tema  di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1.
          I  soggetti  che  svolgono funzioni di amministrazione o di
          direzione  e  i  dipendenti di societa' o enti, i quali non
          osservano  le  disposizioni  previste  dagli articoli 6; 7,
          commi  2  e  3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22;
          24, comma l; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3,
          4  e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2,
          3,  4,  6  e  7;  37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40,
          comma  1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43,
          commi  7  e  8;  50,  comma  1;  65;  187-nonies  ovvero le
          disposizioni  generali  o  particolari  emanate dalla Banca
          d'Italia  o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono
          puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
          milione a lire cinquanta milioni.
              2. La stessa sanzione si applica:
                a) ai    soggetti    che    svolgono    funzioni   di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          societa'  di gestione del mercato, nel caso di inosservanza
          delle  disposizioni  previste dal capo I del titolo I della
          parte III e di quelle emanate in base ad esse;
                b) ai    soggetti    che    svolgono    funzioni   di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          societa'  di  gestione accentrata, nel caso di inosservanza
          delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e
          di quelle emanate in base ad esse;
                c) agli   organizzatori,   agli   emittenti   e  agli
          operatori,  nel  caso  di  inosservanza  delle disposizioni
          previste dagli articoli 78 e 79;
                d) ai  soggetti che gestiscono sistemi indicati negli
          articoli 68,  69,  comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di
          amministrazione  o  di  direzione  della  societa' indicata
          nell'art.  69,  comma  1,  nel  caso  di inosservanza delle
          disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma
          1, e di quelle applicative delle medesime.
              3.  Le  sanzioni  previste dai commi 1 e 2 si applicano
          anche  ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle
          societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
          le  disposizioni  indicate nei medesimi commi o non abbiano
          vigilato,  in  conformita'  dei  doveri  inerenti  al  loro
          ufficio,  affinche'  le  disposizioni stesse non fossero da
          altri  violate.  La  stessa sanzione si applica nel caso di
          violazione  delle  disposizioni previste dall'art. 8, commi
          da 2 a 6.
              4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente  articolo  non  si  applica  l'art. 16 della legge
          24 novembre 1981, n. 689.».
              «Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci
          e  delle  societa' di revisione). - 1. Nei confronti di chi
          svolge  funzioni  di amministrazione, direzione e controllo
          presso societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le
          comunicazioni  previste  dagli  articoli 113,  114  e 115 o
          soggetti  agli  obblighi  di  cui  all'articolo 115-bis  e'
          applicabile  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          cinquemila ad euro cinquecentomila per l'inosservanza delle
          disposizioni   degli  articoli medesimi  o  delle  relative
          disposizioni  applicative.  Se le comunicazioni sono dovute
          da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si
          applica nei confronti di quest'ultima.
              1-bis.   Alla   stessa  sanzione  di  cui  al  comma  1
          soggiacciono   coloro   i   quali  esercitano  funzioni  di
          amministrazione,  di  direzione  e  di  controllo presso le
          societa'  e  gli  enti  che  svolgono le attivita' indicate
          all'art.  114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e i
          soggetti  indicati  nell'art.  114,  comma  7,  in  caso di
          inosservanza  delle  disposizioni  ivi  previste nonche' di
          quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.
              1-ter.  La  stessa  sanzione  di  cui  al  comma  1  e'
          applicabile  in  caso  di  inosservanza  delle disposizioni
          previste  dall'art. 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle di
          attuazione   emanate  dalla  CONSOB,  nei  confronti  della
          persona  fisica  che svolge le attivita' indicate nel comma
          1-bis  e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista
          dall'articolo 114,  comma  10,  nei confronti della persona
          fisica che svolge l'attivita' di giornalista;
              2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
          rilevanti  e dei patti parasociali previste rispettivamente
          dagli  articoli  120, commi 2, 3, e 4, e 122, commi 1 e 2 e
          5,  nonche'  la  violazione  dei divieti previsti dall'art.
          120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite
          con la sanzione amministrativa pecunaria da euro cinquemila
          ad euro cinquecentomila.
              3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
                a) ai  sindaci che omettono le comunicazioni previste
          dall'art. 149, comma 3;
                b) agli  amministratori  delle  societa' di revisione
          che  violano le disposizioni contenute nell'art. 162, comma
          3.
              3-bis.  Alle sanzioni amministrative pecunarie previste
          dal  presente articolo non si applica l'art. 16 della legge
          24 novembre 1981, n. 689».
              -  Il  decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca:
          «Disciplina   della  responsabilita'  amministrativa  delle
          persone  giuridiche,  delle  societa'  e delle associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della legge 29 settembre 2000, n. 300».
              - La  legge  24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche
          al sistema penale».
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,  reca:  «Disposizioni  comuni in
          materia di accertamento delle imposte sui redditi.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta
          sul valore aggiunto».
              - Il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
          «Codice in materia di protezione dei dati personali.».
              - Il  decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212, reca:
          «Disciplina    delle    modalita'    di    accesso    delle
          amministrazioni    pubbliche    al    sistema   informativo
          dell'anagrafe tributaria».
              - La legge 30 dicembre 1991, n. 413 reca: «Disposizioni
          per   ampliare  le  basi  imponibili,  per  razionalizzare,
          facilitare   e   potenziare  l'attivita'  di  accertamento;
          disposizioni  per  la  rivalutazione  obbligatoria dei beni
          immobili   delle   imprese,   nonche'   per   riformare  il
          contenzioso  per  la  definizione  agevolata  dei  rapporti
          tributari  pendenti;  delega al Presidente della Repubblica
          per   la  concessione  di  amnistia  per  reati  tributari;
          istituzioni  dei  centri  di assistenza fiscale e del conto
          fiscale».
              - La  legge 5 luglio 1991, n. 197, reca: «Provvedimenti
          urgenti  per  limitare  l'uso  del contante e dei titoli al
          portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
          sistema finanziario a scopo di riciclaggio.».
              - La  legge  6  febbraio  1980,  n.  15,  reca: «Misure
          urgenti  per  la  tutela  dell'ordine  democratico  e della
          sicurezza pubblica».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta
          sul valore aggiunto».
              - Si riporta il testo dell'art. 2637 del codice civile,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  2637  (Aggiotaggio). - Chiunque diffonde notizie
          false,  ovvero  pone  in essere operazioni simulate o altri
          artifici  concretamente  idonei  a  provocare una sensibile
          alterazione  del prezzo di strumenti finanziari non quotati
          o  per  i  quali  non  e' stata presentata una richiesta di
          ammissione  alle  negoziazioni in un mercato regolamentato,
          ovvero  ad  incidere in modo significativo sull'affidamento
          che  il  pubblico  ripone  nella stabilita' patrimoniale di
          banche  o  di  gruppi  bancari, e' punito con la pena della
          reclusione da uno a cinque anni.»
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  266  c.p.p., come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.    266    (Limiti   di   ammissibilita).   -   1.
          L'intercettazione    di   conversazioni   o   comunicazioni
          telefoniche  e  di  altre  forme  di  telecomunicazione  e'
          consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
                a) delitti  non  colposi  per  i quali e' prevista la
          pena   dell'ergastolo  o  della  reclusione  superiore  nel
          massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
                b) delitti  contro  la pubblica amministrazione per i
          quali  e'  prevista  la pena della reclusione non inferiore
          nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
                c) delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti  o
          psicotrope;
                d) delitti   concernenti   le   armi  e  le  sostanze
          esplosive;
                e) delitti di contrabbando;
                f) reati   di   ingiuria,  minaccia,  usura,  abusiva
          attivita'  finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,
          manipolazioni del mercato, molestia o disturbo alle persone
          col mezzo del telefono;
                f-bis) delitti   previsti  dall'art.  600-ter,  terzo
          comma, del codice penale.
              2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di
          comunicazioni   tra   presenti.  Tuttavia,  qualora  queste
          avvengano  nei  luoghi  indicati  dall'art.  614 del codice
          penale  l'intercettazione  e'  consentita  solo  se  vi  e'
          fondato  motivo  di  ritenere  che  ivi  si  stia svolgendo
          l'attivita' criminosa.».
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
          «Testo    unico    delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52».
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  1  e  2  del
          decreto-legge  8  aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative
          al  mercato  mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli
          azionari),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 9 aprile
          1974,  n.  94,  e convertito in legge con l'art. 1, legge 7
          giugno 1974, n. 216:
              «Art.  1.  -  1.  E'  istituita  con  sede  in  Roma la
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa. La
          Commissione ha in Milano la sede secondaria operativa.
              La  Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha
          personalita'   giuridica   di   diritto  pubblico  e  piena
          autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.
              La  Commissione  e'  composta  da  un  presidente  e da
          quattro   membri,   scelti   tra  persone  di  specifica  e
          comprovata   competenza   ed  esperienza  e  di  indiscussa
          moralita'   e   indipendenza,   nominati  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
          stesso.  Essi  durano  in  carica  5  anni e possono essere
          confermati   una   sola   volta.   Le   disposizioni  degli
          articoli 1,  2,  primo  comma, 3, 4, 6 7 e 8 della legge 24
          gennaio  1978,  n.  14,  si  applicano  nei  confronti  del
          presidente  e  dei membri della Commissione. Le Commissioni
          parlamentari  competenti  possono  procedere alla audizione
          delle  persone  designate quando non vi ostino i rispettivi
          regolamenti parlamentari.
              Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su  proposta  del  Ministro del tesoro, sono determinate le
          indennita' spettanti al presidente e ai membri.
              Il  presidente e i membri della Commissione non possono
          esercitare,   a  pena  di  decadenza  dall'ufficio,  alcuna
          attivita'  professionale, neppure di consulenza, ne' essere
          amministratori,  ovvero  soci a responsabilita' illimitata,
          di  societa'  commerciali, sindaci revisori o dipendenti di
          imprese  commerciali  o  di  enti  pubblici  o privati, ne'
          ricoprire  altri  uffici  pubblici di qualsiasi natura, ne'
          essere  imprenditori  commerciali.  Per tutta la durata del
          mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i
          dipendenti  di  enti  pubblici  sono collocati d'ufficio in
          aspettativa.  Il  rapporto di lavoro dei dipendenti privati
          e'  sospeso  ed  i  dipendenti  stessi  hanno  diritto alla
          conservazione del posto.
              Le   deliberazioni   della  Commissione  sono  adottate
          collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge,
          il  presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e cura
          l'esecuzione  delle  deliberazioni;  non  e' ammessa delega
          permanente di funzioni ai commissari.
              La  Commissione  provvede  all'autonoma  gestione delle
          spese  per  il  proprio  funzionamento nei limiti del fondo
          stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
          con  unico  capitolo, nello stato di previsione della spesa
          del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge
          in   base   al   bilancio  di  previsione  approvato  dalla
          Commissione  entro  il  31  dicembre dell'anno precedente a
          quello  cui  il  bilancio  si  riferisce. Il contenuto e la
          struttura   del  bilancio  di  previsione,  il  quale  deve
          comunque  contenere  le spese indicate entro i limiti delle
          entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al
          successivo  comma, che disciplina anche le modalita' per le
          eventuali   variazioni.   Il   rendiconto   della  gestione
          finanziaria,   approvato   entro  il  30  aprile  dell'anno
          successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
          Il  bilancio  preventivo  e  il  rendiconto  della gestione
          finanziaria    sono   pubblicati   nel   Bollettino   della
          Commissione.
              La Commissione delibera le norme concernenti la propria
          organizzazione  ed  il proprio funzionamento, disciplinando
          in  ogni  caso i rapporti tra il presidente ed i commissari
          anche  ai  fini  della  relazione in Commissione su singoli
          affari;  quelle  concernenti  il  trattamento  giuridico ed
          economico  del  personale  e  l'ordinamento delle carriere,
          nonche'  quelle  dirette  a  disciplinare la gestione delle
          spese  nei  limiti  previsti dal presente decreto, anche in
          deroga  alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
          Stato.
              Le   deliberazioni   della  Commissione  concernenti  i
          regolamenti  di  cui  ai precedenti commi sono adottate con
          non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti
          sono  sottoposti  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
          il  quale,  sentito  il Ministro del tesoro, ne verifica la
          legittimita'  in relazione alle norme del presente decreto,
          e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e  li rende
          esecutivi,  con  proprio decreto, entro il termine di venti
          giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il
          termine  suddetto,  proprie  eventuali osservazioni. Queste
          ultime   devono   essere  effettuate,  in  unico  contesto,
          sull'insieme  del regolamento e sulle singole disposizioni.
          In  ogni  caso,  trascorso  il  termine di venti giorni dal
          ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i
          regolamenti divengono esecutivi.
              Per  la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e
          passivi  avanti  l'autorita'  giudiziaria, le giurisdizioni
          amministrative  e  speciali  ed  i  collegi  arbitrali,  la
          Commissione  puo'  avvalersi  anche  dell'Avvocatura  dello
          Stato.
              Il  presidente  della  Commissione  tiene  informato il
          Ministro  del  tesoro  sugli atti e sugli eventi di maggior
          rilievo  e  gli  trasmette  le notizie e i dati di volta in
          volta  richiesti;  in  ogni  caso  gli comunica gli atti di
          natura  regolamentare  diversi  da  quelli disciplinati dai
          commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma
          dell'art.  2  del  presente decreto. Il Ministro del tesoro
          puo'  formulare  le  proprie  valutazioni alla Commissione,
          informando  il  Parlamento.  Il Ministro del tesoro informa
          altresi' il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior
          rilievo  dei  quali  abbia  avuto  notizia  o comunicazione
          quando   li   ritenga   rilevanti   al  fine  del  corretto
          funzionamento del mercato dei valori mobiliari.
              Entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno  la Commissione
          trasmette    al   Ministro   del   tesoro   una   relazione
          sull'attivita'  svolta,  sulle  questioni  in corso e sugli
          indirizzi  e  le  linee programmatiche che intende seguire.
          Entro 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette
          detta  relazione  al  Parlamento  con  le proprie eventuali
          valutazioni.
              Nel  caso  di  impossibilita'  di  funzionamento  o  di
          continuata  inattivita',  il  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  Ministro  del  tesoro,  ove intenda
          proporre  lo scioglimento della Commissione ne da' motivata
          comunicazione   al   Parlamento.  Lo  scioglimento,  previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, e' disposto con
          decreto  del Presidente della Repubblica. Con il decreto di
          scioglimento  e'  nominato un commissario straordinario per
          l'esercizio   dei   poteri   e   delle  attribuzioni  della
          Commissione.  Sono  esclusi dalla nomina il presidente ed i
          membri   della   Commissione   disciolta.   Al  commissario
          straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata
          competenza  ed  esperienza  e  di  indiscussa  moralita' ed
          indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilita',
          le  disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle
          previste  dall'art.  7  della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
          Entro  quarantacinque  giorni dallo scioglimento si procede
          alla  nomina del presidente e dei membri della Commissione.
          Il   commissario   straordinario   resta   in  carica  fino
          all'insediamento   della   Commissione.   Il   decreto   di
          scioglimento  della Commissione e di nomina del commissario
          straordinario  determina  il compenso dovuto al commissario
          medesimo  ed  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica.».
              «Art. 2. - E' istituito un apposito ruolo del personale
          dipendente della Commissione nazionale per le societa' e la
          borsa.
              Il  numero  dei posti previsti dalla pianta organica e'
          aumentato fino a trecentocinquanta unita'.
              Il  trattamento  giuridico ed economico del personale e
          l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento
          di  cui  al  precedente  art.  1,  ottavo comma, in base ai
          criteri  fissati  dal  contratto  collettivo  di  lavoro in
          vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche
          esigenze  funzionali ed organizzative della Commissione. Il
          regolamento  detta  altresi'  norme  per l'adeguamento alle
          modificazioni  del  trattamento  giuridico ed economico che
          intervengano  nel  predetto contratto collettivo, in quanto
          applicabili.
              Il  regolamento  indicato  nel  precedente  comma  puo'
          prevedere,  per il coordinamento degli uffici, la qualifica
          di  direttore  generale,  determinandone  le  funzioni.  Il
          direttore   generale  risponde  del  proprio  operato  alla
          Commissione.  La  deliberazione relativa alla sua nomina e'
          adottata con non meno di quattro voti favorevoli.
              Gli   incarichi   e  le  qualifiche  dirigenziali  sono
          attribuiti    dalla   Commissione,   anche   in   sede   di
          inquadramento,  con  deliberazione adottata con non meno di
          quattro voti favorevoli.
              Al  personale  in  servizio presso la Commissione e' in
          ogni  caso  fatto  divieto  di  assumere  altro  impiego  o
          incarico  o esercitare attivita' professionali, commerciali
          o industriali.
              L'assunzione   del   personale   avviene  per  pubblici
          concorsi  per  titoli  ed  esami  con richiesta di rigorosi
          requisiti  di  competenza  ed  esperienza  nei  settori  di
          attivita'  istituzionali della Commissione. I concorsi sono
          indetti  dalla  stessa  Commissione nazionale e si svolgono
          secondo i bandi appositamente emanati.
              La   Commissione,   per   l'esercizio   delle   proprie
          attribuzioni,  puo'  assumere  direttamente  dipendenti con
          contratto  a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
          diritto  privato,  in numero di centoventicinque unita'. Le
          relative  deliberazioni  sono  adottate  con  non  meno  di
          quattro voti favorevoli.
              La   Commissione   puo'   inoltre   avvalersi,   quando
          necessario,  di  esperti  da consultare su specifici temi e
          problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.
              La   Commissione   adotta   i   provvedimenti   di  sua
          competenza,  previa contestazione agli interessati e tenuto
          conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine
          di trenta giorni.».
              - Si riporta il testo dell'art. 40, comma 3 della legge
          23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione delta
          finanza pubblica):
              «3.  Entro  il limite del fabbisogno finanziario di cui
          al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare
          delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
          vigilanza.     Nella    determinazione    delle    predette
          contribuzioni  la  CONSOB  adotta criteri di parametrazione
          che  tengono  conto dei costi derivanti dal complesso delle
          attivita'  svolte  relativamente  a  ciascuna  categoria di
          soggetti.».