Art. 2. 
                             Definizioni 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni
contenute nel Regolamento (CE) n. 178/2002, nonche' quelle di cui  al
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.  80.  Si  intende,  inoltre,
per: 
    a) «tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione»:
ciascuna di tali attivita', inclusa  la  produzione  primaria  di  un
prodotto di origine animale, nonche' il magazzinaggio, il  trasporto,
la vendita e la fornitura al consumatore finale di detti prodotti; 
    b) «introduzione»: la presentazione di merci in uno dei territori
menzionati nell'allegato I al decreto legislativo 25  febbraio  2000,
n. 80, ai fini della loro collocazione secondo le procedure  doganali
indicate all'articolo 4,  paragrafo  16,  lettere  da  a)  a  f)  del
Regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre  1992,  che
istituisce un codice doganale comunitario; 
    c) «veterinario ufficiale»: un  veterinario  dell'Azienda  unita'
sanitaria locale; 
    d) «prodotti di origine animale»: i prodotti derivati da  animali
e i prodotti  derivati  destinati  al  consumo  umano,  compresi  gli
animali vivi se preparati a tal fine. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il regolamento (CE) n. 178/2002, vedi  note  alle
          premesse. 
              - L'allegato I del citato decreto legislativo n. 80 del
          2000, cosi' recita: 
                                  «Allegato I 
                        TERRITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 
               1) Il territorio del Regno del Belgio. 
               2) Il territorio del Regno di Danimarca, ad  eccezione
          delle isole Færøer e della Groelandia. 
               3)  Il  territorio  della   Repubblica   federale   di
          Germania. 
               4) Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione  di
          Ceuta e Melilla. 
               5) Il territorio della Repubblica ellenica. 
               6) Il territorio della Repubblica francese. 
               7) Il territorio dell'Irlanda. 
               8) Il territorio della Repubblica italiana. 
               9) Il territorio del Granducato del Lussemburgo. 
              10) Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa. 
              11) Il territorio della Repubblica portoghese. 
              12) Il territorio del Regno Unito di  Gran  Bretagna  e
          Irlanda del Nord. 
              13) Il territorio della Repubblica austriaca. 
              14) Il territorio della Repubblica di Finlandia. 
              15) Il territorio del Regno di Svezia». 
              - Il regolamento (CE) n. 2913/92 e' pubblicato in  GUCE
          n. L 302 del 19 ottobre 1992.