Art. 5. Certificati veterinari 1. I prodotti di origine animale destinati al consumo umano, sia di origine nazionale che di provenienza comunitaria, devono sempre essere accompagnati da una certificazione veterinaria ufficiale quando: a) l'obbligo di certificazione e' previsto da disposizioni comunitarie adottate per motivi di polizia sanitaria; b) si tratta di prodotti oggetto di provvedimenti derogatori ai sensi dell'articolo 4. 2. Nei casi di cui al comma 1, i veterinari ufficiali che procedono al rilascio della certificazione devono: a) attenersi alle disposizioni del presente decreto, nonche' a quelle previste da ulteriori normative nazionali e comunitarie vigenti; b) applicare, anche nelle attivita' di verifica delle certificazioni provenienti da altri Stati membri, i principi generali stabiliti nell'allegato IV; c) fare riferimento esclusivamente al contenuto dei modelli di certificato stabiliti in sede comunitaria.