Art. 5. 
                       Certificati veterinari 
  1. I prodotti di origine animale destinati al consumo umano, sia di
origine nazionale  che  di  provenienza  comunitaria,  devono  sempre
essere  accompagnati  da  una  certificazione  veterinaria  ufficiale
quando: 
    a)  l'obbligo  di  certificazione  e'  previsto  da  disposizioni
comunitarie adottate per motivi di polizia sanitaria; 
    b) si tratta di prodotti oggetto di provvedimenti  derogatori  ai
sensi dell'articolo 4. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, i veterinari ufficiali che procedono
al rilascio della certificazione devono: 
    a) attenersi alle disposizioni del presente  decreto,  nonche'  a
quelle  previste  da  ulteriori  normative  nazionali  e  comunitarie
vigenti; 
    b)  applicare,  anche   nelle   attivita'   di   verifica   delle
certificazioni provenienti da altri Stati membri, i principi generali
stabiliti nell'allegato IV; 
    c) fare riferimento esclusivamente al contenuto  dei  modelli  di
certificato stabiliti in sede comunitaria.