Art. 6. 
                   Controlli veterinari ufficiali 
  1. Le regioni  e  le  province  autonome  garantiscono,  tramite  i
servizi  veterinari  delle  aziende  unita'  sanitarie   locali,   lo
svolgimento di  specifici  controlli  ufficiali  sulla  salute  degli
animali  volti  ad  accertare  il  rispetto  delle  disposizioni  del
presente decreto, comprese quelle applicative eventualmente stabilite
in sede comunitaria, nonche' di  tutte  le  misure  di  salvaguardia,
anche nazionali, relative ai prodotti di origine animale, adottate in
correlazione alle prescrizioni del  presente  decreto.  Le  ispezioni
devono essere effettuate senza preavviso ed i controlli sui  prodotti
di origine animale oggetto di scambio intracomunitario devono  essere
eseguiti in conformita' al decreto legislativo 30  gennaio  1993,  n.
28, e successive modificazioni; quando si constatano infrazioni  alle
norme di polizia sanitaria devono essere  applicati  i  provvedimenti
previsti nel medesimo decreto legislativo n. 28 del 1993. 
  2. Le regioni, le province autonome ed il  Ministero  della  salute
garantiscono ed assicurano assistenza e collaborazione  agli  esperti
incaricati dalla Commissione  europea  di  effettuare  controlli  sul
territorio nazionale e  di  verificare  l'applicazione  dei  relativi
sistemi, rispettando, inoltre, le modalita' di applicazione stabilite
in proposito dalla stessa Commissione europea. 
  3. Se si constata un rischio per la sanita' animale o per la salute
pubblica,  fermi  restando   i   provvedimenti   immediati   adottati
dall'autorita'   sanitaria    territorialmente    competente,    ogni
provvedimento d'urgenza o misura cautelare e' adottato dallo Stato ai
sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
112, e successive modificazioni,  anche  nel  caso  di  provvedimenti
emanati  dallo  Stato  in  correlazione  a  misure  di   salvaguardia
adottate, in  dette  materie,  in  sede  comunitaria.  Le  competenti
autorita' assicurano una conforme applicazione dei  provvedimenti  in
questione nei rispettivi territori. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il decreto legislativo 30 gennaio  1993,  n.  28,
          vedi note alle premesse. 
              - L'art. 117 del citato decreto legislativo n. 112  del
          1998, cosi' recita: 
              «Art. 117 (Interventi  d'urgenza).  -  1.  In  caso  di
          emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  a  carattere
          esclusivamente locale le ordinanze contingibili  e  urgenti
          sono  adottate  dal  sindaco,  quale  rappresentante  della
          comunita'  locale.  Negli   altri   casi   l'adozione   dei
          provvedimenti d'urgenza, ivi compresa  la  costituzione  di
          centri e organismi di referenza o assistenza,  spetta  allo
          Stato  o  alle  regioni   in   ragione   della   dimensione
          dell'emergenza  e  dell'eventuale  interessamento  di  piu'
          ambiti territoriali regionali. 
              2. In caso di emergenza che interessi il territorio  di
          piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie  fino
          a quando non intervengano i soggetti  competenti  ai  sensi
          del comma 1.».