Art. 6. Controlli veterinari ufficiali 1. Le regioni e le province autonome garantiscono, tramite i servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali, lo svolgimento di specifici controlli ufficiali sulla salute degli animali volti ad accertare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, comprese quelle applicative eventualmente stabilite in sede comunitaria, nonche' di tutte le misure di salvaguardia, anche nazionali, relative ai prodotti di origine animale, adottate in correlazione alle prescrizioni del presente decreto. Le ispezioni devono essere effettuate senza preavviso ed i controlli sui prodotti di origine animale oggetto di scambio intracomunitario devono essere eseguiti in conformita' al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni; quando si constatano infrazioni alle norme di polizia sanitaria devono essere applicati i provvedimenti previsti nel medesimo decreto legislativo n. 28 del 1993. 2. Le regioni, le province autonome ed il Ministero della salute garantiscono ed assicurano assistenza e collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul territorio nazionale e di verificare l'applicazione dei relativi sistemi, rispettando, inoltre, le modalita' di applicazione stabilite in proposito dalla stessa Commissione europea. 3. Se si constata un rischio per la sanita' animale o per la salute pubblica, fermi restando i provvedimenti immediati adottati dall'autorita' sanitaria territorialmente competente, ogni provvedimento d'urgenza o misura cautelare e' adottato dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, anche nel caso di provvedimenti emanati dallo Stato in correlazione a misure di salvaguardia adottate, in dette materie, in sede comunitaria. Le competenti autorita' assicurano una conforme applicazione dei provvedimenti in questione nei rispettivi territori.
Note all'art. 6: - Per il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, vedi note alle premesse. - L'art. 117 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, cosi' recita: «Art. 117 (Interventi d'urgenza). - 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali regionali. 2. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.».