Art. 7. 
                     Importazioni da Paesi terzi 
  1. Il presente decreto si applica  anche  ai  prodotti  di  origine
animale destinati al consumo  umano  da  introdurre  nella  Comunita'
europea provenienti  da  Paesi  terzi;  il  Ministero  della  salute,
tramite i propri posti d'ispezione frontaliera, assicura il  rispetto
delle modalita' di applicazione  e  delle  disposizioni  adottate  in
proposito dall'Unione europea. 
  2. Ciascuna partita di  prodotti  di  origine  animale,  presentata
all'ingresso del territorio comunitario deve essere  accompagnata  da
un certificato veterinario conforme  ai  requisiti  generali  di  cui
all'allegato IV, che attesta che il prodotto soddisfa: 
    a) i requisiti per esso fissati nel presente decreto unitamente a
quelli  previsti  dalla  normativa  comunitaria  che  stabilisce   le
condizioni di salute animale, o, in via alternativa, le  disposizioni
equivalenti  ai  predetti  requisiti,  riconosciute  tali   in   sede
comunitaria; 
    b) le eventuali condizioni d'importazione specifiche, fissate  in
sede comunitaria. 
  3. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite  modalita'  di
controllo, effettuate d'intesa tra i posti d'ispezione frontaliera  e
gli Uffici doganali comprensive delle misure da adottare nel caso  di
rischio o di sospetto sanitario, sui prodotti che  non  rientrano  in
quelli di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.  80,  quali
quelli introdotti a seguito di passeggeri o sotto forma  di  campioni
commerciali; con decreto del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e  delle  comunicazioni,  puo'
essere  altresi'  stabilita  analoga  disciplina  per  le  spedizioni
postali. 
 
          Nota all'art. 7: 
              - Per il decreto legislativo 25 febbraio 2000,  n.  80,
          vedi note alle premesse.