Art. 7. Importazioni da Paesi terzi 1. Il presente decreto si applica anche ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano da introdurre nella Comunita' europea provenienti da Paesi terzi; il Ministero della salute, tramite i propri posti d'ispezione frontaliera, assicura il rispetto delle modalita' di applicazione e delle disposizioni adottate in proposito dall'Unione europea. 2. Ciascuna partita di prodotti di origine animale, presentata all'ingresso del territorio comunitario deve essere accompagnata da un certificato veterinario conforme ai requisiti generali di cui all'allegato IV, che attesta che il prodotto soddisfa: a) i requisiti per esso fissati nel presente decreto unitamente a quelli previsti dalla normativa comunitaria che stabilisce le condizioni di salute animale, o, in via alternativa, le disposizioni equivalenti ai predetti requisiti, riconosciute tali in sede comunitaria; b) le eventuali condizioni d'importazione specifiche, fissate in sede comunitaria. 3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalita' di controllo, effettuate d'intesa tra i posti d'ispezione frontaliera e gli Uffici doganali comprensive delle misure da adottare nel caso di rischio o di sospetto sanitario, sui prodotti che non rientrano in quelli di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, quali quelli introdotti a seguito di passeggeri o sotto forma di campioni commerciali; con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, puo' essere altresi' stabilita analoga disciplina per le spedizioni postali.
Nota all'art. 7: - Per il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, vedi note alle premesse.