Art. 8. Disposizioni finali 1. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, i primi destinatari materiali delle partite di prodotti ed animali vivi provenienti da altri Stati membri sono obbligati a trasmettere le informazioni relative all'arrivo di dette partite agli Uffici per gli adempimenti comunitari (UVAC) di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, ed alle Aziende sanitarie locali, utilizzando il modello di prenotifica di arrivo delle partite predisposto dal Ministero della salute e diramato tramite i citati UVAC. 2. I soggetti di cui al comma 1: a) nella prenotifica da trasmettere agli Uffici di cui al comma 1, sono obbligati ad indicare tutti i dati informativi previsti nel modello di cui al medesimo comma 1; b) possono trasmettere la prenotifica di arrivo delle partite con ogni mezzo scritto ritenuto idoneo dando comunque la priorita' agli strumenti informatici e telematici accessibili anche via Internet, a condizione che tale trasmissione sia effettuata entro i termini stabiliti, in dipendenza dalla specifica tipologia di merce in arrivo, dal citato decreto legislativo n. 28 del 1993, e successive modificazioni. Le prenotifiche inviate con mezzo scritto sono considerate come non effettuate qualora risultino illeggibili alla ricezione sia all'UVAC che all'Azienda sanitaria locale competenti per territorio.
Note all'art. 8: - Per il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, vedi note alle premesse. - Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, reca: «Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorita' amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica».