Art. 8. 
                         Disposizioni finali 
  1. Ai sensi e per gli effetti di  cui  al  decreto  legislativo  30
gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, i primi  destinatari
materiali delle partite di prodotti ed animali  vivi  provenienti  da
altri Stati membri  sono  obbligati  a  trasmettere  le  informazioni
relative all'arrivo di dette partite agli Uffici per gli  adempimenti
comunitari (UVAC) di cui al decreto legislativo 30 gennaio  1993,  n.
27, ed alle Aziende  sanitarie  locali,  utilizzando  il  modello  di
prenotifica di arrivo delle partite predisposto dal  Ministero  della
salute e diramato tramite i citati UVAC. 
  2. I soggetti di cui al comma 1: 
    a) nella prenotifica da trasmettere agli Uffici di cui  al  comma
1, sono obbligati ad indicare tutti i dati informativi  previsti  nel
modello di cui al medesimo comma 1; 
    b) possono trasmettere la prenotifica di arrivo delle partite con
ogni mezzo scritto ritenuto idoneo dando comunque la  priorita'  agli
strumenti informatici e telematici accessibili anche via Internet,  a
condizione che tale  trasmissione  sia  effettuata  entro  i  termini
stabiliti, in  dipendenza  dalla  specifica  tipologia  di  merce  in
arrivo, dal citato decreto legislativo n. 28 del 1993,  e  successive
modificazioni.  Le  prenotifiche  inviate  con  mezzo  scritto   sono
considerate come non effettuate qualora  risultino  illeggibili  alla
ricezione sia all'UVAC che all'Azienda  sanitaria  locale  competenti
per territorio. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il decreto legislativo 30 gennaio  1993,  n.  28,
          vedi note alle premesse. 
              - Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27,  reca:
          «Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla  mutua
          assistenza tra autorita' amministrative per  assicurare  la
          corretta  applicazione  della  legislazione  veterinaria  e
          zootecnica».