(Allegato IV)
                                                          Allegato IV 
                                    (articolo 5, comma 2, lettera b)) 
 
                 PRINCIPI GENERALI DI CERTIFICAZIONE 
    1. Il rappresentante  dell'autorita'  speditrice  competente  che
rilascia il certificato che accompagna una  partita  di  prodotti  di
origine animale deve firmare il  certificato  e  accertare  che  esso
rechi un timbro ufficiale. Questo  requisito  si  applica  a  ciascun
foglio del certificato qualora esso si componga di piu' fogli. 
    2. Il certificato e' redatto nella o nelle lingue ufficiali dello
Stato membro di destinazione e in quella o quelle dello Stato  membro
in cui e' effettuata l'ispezione alla frontiera, o e' accompagnato da
una traduzione conforme in detta o dette lingue ufficiali. Uno  Stato
membro puo' tuttavia accettare l'uso di una  lingua  della  Comunita'
europea diversa dalla sua. 
    3. La versione originale del certificato  accompagna  la  partita
all'ingresso nella Comunita' europea. 
    4. Il certificato deve essere composto, alternativamente, di: 
      a) un unico foglio di carta; 
      b) due o piu' pagine che compongono un foglio di carta unico  e
indivisibile; 
      c) una serie  di  pagine  numerate  in  modo  da  indicarne  la
posizione nella sequenza (ad esempio «pagina 2 di 4»). 
    5. Il certificato deve recare un numero di identificazione unico.
Nei certificali composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve
recare detto numero. 
    6. Il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui
si riferisce esca dal controllo dell'autorita' competente  del  Paese
di spedizione.