Allegato IV (articolo 5, comma 2, lettera b)) PRINCIPI GENERALI DI CERTIFICAZIONE 1. Il rappresentante dell'autorita' speditrice competente che rilascia il certificato che accompagna una partita di prodotti di origine animale deve firmare il certificato e accertare che esso rechi un timbro ufficiale. Questo requisito si applica a ciascun foglio del certificato qualora esso si componga di piu' fogli. 2. Il certificato e' redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in quella o quelle dello Stato membro in cui e' effettuata l'ispezione alla frontiera, o e' accompagnato da una traduzione conforme in detta o dette lingue ufficiali. Uno Stato membro puo' tuttavia accettare l'uso di una lingua della Comunita' europea diversa dalla sua. 3. La versione originale del certificato accompagna la partita all'ingresso nella Comunita' europea. 4. Il certificato deve essere composto, alternativamente, di: a) un unico foglio di carta; b) due o piu' pagine che compongono un foglio di carta unico e indivisibile; c) una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza (ad esempio «pagina 2 di 4»). 5. Il certificato deve recare un numero di identificazione unico. Nei certificali composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero. 6. Il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell'autorita' competente del Paese di spedizione.