Art. 2. (Finalita) 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca. 3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi: a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme; b) migliorare le modalita' di cura dei cittadini celiaci; c) effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della malattia celiaca; d) agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attivita' scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva; e) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca; f) favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia; g) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario; h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.