Art. 2.
                             (Finalita)
   1.  Gli  interventi  di  cui  alla  presente  legge  sono diretti,
unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale,
a  favorire  il  normale  inserimento nella vita sociale dei soggetti
affetti da celiachia.
   2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti
delle  risorse  indicati  nel  Fondo  sanitario  nazionale,  progetti
obiettivo,  azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette a
fronteggiare la malattia celiaca.
   3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono
rivolti ai seguenti obiettivi:
   a)  effettuare  la diagnosi precoce della malattia celiaca e della
dermatite erpetiforme;
   b) migliorare le modalita' di cura dei cittadini celiaci;
   c)   effettuare   la  diagnosi  precoce  e  la  prevenzione  delle
complicanze della malattia celiaca;
   d)   agevolare   l'inserimento   dei   celiaci   nelle   attivita'
scolastiche,  sportive  e  lavorative  attraverso  un  accesso equo e
sicuro ai servizi di ristorazione collettiva;
   e)  migliorare  l'educazione  sanitaria  della  popolazione  sulla
malattia celiaca;
   f)  favorire  l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e della
sua famiglia;
   g)  provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali
del personale sanitario;
   h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.