Art. 3.
                  (Diagnosi precoce e prevenzione)
   1.  Ai  fini  della  diagnosi  precoce  e  della prevenzione delle
complicanze della malattia celiaca, le regioni e le province autonome
di  Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi
di  cui  all'articolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie
stabiliti  con  specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito
l'Istituto  superiore  di  sanita',  indicano  alle aziende sanitarie
locali gli interventi operativi piu' idonei a:
   a)  definire un programma articolato che permetta di assicurare la
formazione  e l'aggiornamento professionali della classe medica sulla
conoscenza   della   malattia   celiaca,   al   fine   di  facilitare
l'individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a
categorie a rischio;
   b)  prevenire  le  complicanze e monitorare le patologie associate
alla malattia celiaca;
   c)  definire  i  test  diagnostici  e  di controllo per i pazienti
affetti dal morbo celiaco.
   2.  Per  la  realizzazione  degli  interventi di cui al comma 1 le
aziende  sanitarie  locali  si avvalgono di presidi accreditati dalle
regioni  e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, con
documentata   esperienza   di  attivita'  diagnostica  e  terapeutica
specifica,  e  di  centri regionali e provinciali di riferimento, cui
spetta  il coordinamento dei presidi della rete, al fine di garantire
la  tempestiva  diagnosi,  anche  mediante  l'adozione  di  specifici
protocolli concordati a livello nazionale.