Art. 5.
                     (Diritto all'informazione)
   1.  Il  foglietto  illustrativo  dei  prodotti  farmaceutici  deve
indicare  con  chiarezza  se  il  prodotto  puo' essere assunto senza
rischio dai soggetti affetti da celiachia.
   2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
provvedono  all'inserimento  di  appositi  moduli  informativi  sulla
celiachia  nell'ambito  delle attivita' di formazione e aggiornamento
professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori.
   3.  L'onere  derivante  dall'attuazione del comma 2 e' valutato in
euro 610.000 annui a decorrere dall'anno 2005.