Art. 5. (Diritto all'informazione) 1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto puo' essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da celiachia. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attivita' di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori. 3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 e' valutato in euro 610.000 annui a decorrere dall'anno 2005.