Art. 5. 
                   Applicabilita' della disciplina 
  1. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e  4  si  applica  ai
contratti aventi ad oggetto  il  trasferimento  non  immediato  della
proprieta' o di altro diritto reale di godimento di  immobili  per  i
quali il permesso di  costruire  o  altra  denuncia  o  provvedimento
abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di  entrata
in vigore del presente decreto.