Art. 10.

Assistenza  psicologica  ai  minori  sottoposti  a speciali misure di
                             protezione

  1.  Gli  Organi  competenti all'attuazione delle speciali misure di
protezione   e  del  programma  speciale  di  protezione  assicurano,
mediante  personale  specializzato appartenente ai Servizi dipendenti
dal  Dipartimento  per  la  giustizia  minorile  del  Ministero della
giustizia   o   mediante  accordi  con  le  strutture  pubbliche  sul
territorio,   la  necessaria  assistenza  psicologica  ai  minori  in
situazioni di disagio.
  2.  La  richiesta  di assistenza puo' provenire dal minore dai suoi
genitori o dall'Autorita' giudiziaria.
  3.  Le  localita'  nelle  quali  devono  essere trasferiti i nuclei
familiari,  i  cui componenti sono sottoposti alle speciali misure di
protezione  ovvero  al  programma  speciale, sono individuate tenendo
conto  anche  delle esigenze scolastiche e di inserimento sociale dei
minori appartenenti allo stesso nucleo familiare.