Art. 11. Posizione scolastica dei minori sottoposti a speciali misure di protezione 1. Gli Organi competenti all'attuazione delle speciali misure e del programma speciale di protezione provvedono, tramite specifiche intese con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e con il Ministero della giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile - a garantire ai minori l'assolvimento degli obblighi scolastici, salvaguardando la loro tutela. 2. Il Servizio Centrale di Protezione stabilisce le necessarie intese con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca affinche' i minori sottoposti a speciale programma di protezione possano frequentare i corsi di studio con le cautele necessarie ad impedire il disvelamento della loro identita'. 3. I titoli di studio delle persone sottoposte a programma speciale di protezione, che siano stati conseguiti con nominativi di copertura per motivi di sicurezza, vengono convertiti con il nominativo reale, su richiesta degli interessati e previa consegna al Servizio centrale di protezione del diploma conseguito con le generalita' di copertura, tramite accordi tra il medesimo Servizio centrale e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per finalita' di reinserimento sociale e lavorativo.