Art. 11.

Posizione  scolastica  dei  minori  sottoposti  a  speciali misure di
                             protezione

  1. Gli Organi competenti all'attuazione delle speciali misure e del
programma  speciale  di  protezione  provvedono,  tramite  specifiche
intese  con  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  e  con  il  Ministero della giustizia - Dipartimento per la
Giustizia  Minorile  -  a  garantire  ai  minori l'assolvimento degli
obblighi scolastici, salvaguardando la loro tutela.
  2.  Il  Servizio  Centrale  di  Protezione stabilisce le necessarie
intese  con  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  affinche'  i  minori  sottoposti  a  speciale  programma  di
protezione  possano  frequentare  i  corsi  di  studio con le cautele
necessarie ad impedire il disvelamento della loro identita'.
  3. I titoli di studio delle persone sottoposte a programma speciale
di protezione, che siano stati conseguiti con nominativi di copertura
per  motivi di sicurezza, vengono convertiti con il nominativo reale,
su richiesta degli interessati e previa consegna al Servizio centrale
di protezione del diploma conseguito con le generalita' di copertura,
tramite  accordi  tra  il  medesimo  Servizio centrale e il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, per finalita' di
reinserimento sociale e lavorativo.