Art. 12. Accesso delle persone ammesse alle speciali misure di protezione a corsi di formazione professionale 1. Nell'ambito dell'istruzione professionale, le Autorita' che attuano le speciali misure ed il programma speciale di protezione provvedono, tramite intese con gli enti pubblici competenti, ad incentivare l'accesso delle persone incluse nelle misure stesse a corsi di formazione e specializzazione finalizzati all'inserimento lavorativo. 2. Per le persone ammesse allo speciale programma di protezione ed in possesso dei documenti di copertura di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, il Servizio Centrale di Protezione stabilisce, d'intesa con gli enti interessati, le modalita' di iscrizione ai corsi, nel rispetto delle esigenze di sicurezza. 3. Con analoghe intese, si provvede alla conversione con le vere generalita' degli attestati conseguiti al termine dei corsi, alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del presente decreto.
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo vigente dell'art. 13, comma 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che non sono detenute o internate e' consentita l'utilizzazione di un documento di copertura.».