Art. 12.

Accesso  delle  persone  ammesse alle speciali misure di protezione a
                  corsi di formazione professionale

  1.  Nell'ambito  dell'istruzione  professionale,  le  Autorita' che
attuano  le  speciali  misure  ed il programma speciale di protezione
provvedono,  tramite  intese  con  gli  enti  pubblici competenti, ad
incentivare  l'accesso  delle  persone  incluse nelle misure stesse a
corsi  di  formazione  e specializzazione finalizzati all'inserimento
lavorativo.
  2.  Per le persone ammesse allo speciale programma di protezione ed
in  possesso dei documenti di copertura di cui all'articolo 13, comma
10,  del  decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge
15 marzo  1991,  n. 82, come modificato dalla legge 13 febbraio 2001,
n.  45,  il  Servizio Centrale di Protezione stabilisce, d'intesa con
gli  enti  interessati,  le  modalita'  di  iscrizione  ai corsi, nel
rispetto delle esigenze di sicurezza.
  3.  Con  analoghe  intese, si provvede alla conversione con le vere
generalita'  degli  attestati  conseguiti  al termine dei corsi, alle
condizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del presente decreto.
 
          Nota all'art. 12:
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 13, comma 10
          del  decreto-legge  15  gennaio 1991, n. 8, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  15 marzo  1991,  n.  82  (per
          l'argomento v. nelle note alle premesse):
              «10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza
          e  il  reinserimento  sociale  delle  persone  sottoposte a
          speciale  programma di protezione a norma del comma 5 e che
          non sono detenute o internate e' consentita l'utilizzazione
          di un documento di copertura.».