Art. 13.

       Personale dipendente dagli enti locali e dalle regioni

  1.  Le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti
normativi   di   loro   competenza   ai  fini  dell'attuazione  delle
disposizioni contenute nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive
modificazioni e nel presente regolamento.