Art. 2.

         Persone ammesse al piano provvisorio di protezione

  1. I soggetti indicati nell'articolo 1 ammessi al piano provvisorio
di   protezione   deliberato   dalla   Commissione  centrale  di  cui
all'articolo 10  del  decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito
dalla  legge  15 marzo  1991,  n.  82,  e  successive modificazioni e
integrazioni,  di seguito denominata «Commissione centrale», sono, se
dipendenti  pubblici,  collocati in aspettativa senza assegni o in un
altro  analogo  istituto  che, secondo gli specifici ordinamenti e la
contrattazione  collettiva,  permette  la  conservazione del posto di
lavoro  senza la corresponsione di emolumenti, a decorrere dal giorno
del  trasferimento  dal  luogo  di  residenza fino alla deliberazione
della Commissione centrale sulla proposta di ammissione alle speciali
misure  di protezione. I soggetti indicati nell'articolo 1 ammessi al
piano provvisorio di protezione, se dipendenti privati, mantengono il
posto   di   lavoro,   con  sospensione  degli  oneri  retributivi  e
previdenziali  a  carico  del  datore  di  lavoro  fino al rientro in
servizio  dei  dipendenti  medesimi. Si applicano le vigenti norme in
ordine  alla  sostituzione  del  lavoratore  assente per una causa di
sospensione  obbligatoria  del  rapporto  di  lavoro con diritto alla
conservazione del posto.
 
          Nota all'art. 2:
              - Si   riporta   il  testo  vigente  dell'art.  10  del
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 marzo  1991,  n.  82  (per
          l'argomento v. nelle note alle premesse):
              «Art.  10  (Commissione  centrale  per la definizione e
          applicazione  delle  speciali  misure di protezione). -  1.
          (Comma abrogato).
              2.  Con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con   il  Ministro  della  giustizia,  sentiti  i  Ministri
          interessati,  e'  istituita una commissione centrale per la
          definizione   e   applicazione  delle  speciali  misure  di
          protezione.
              2-bis.  La  commissione  centrale  e'  composta  da  un
          Sottosegretario  di  Stato  all'interno che la presiede, da
          due  magistrati  e  da  cinque  funzionari  e  ufficiali. I
          componenti  della  commissione  diversi dal presidente sono
          preferibilmente   scelti  tra  coloro  che  hanno  maturato
          specifiche  esperienze  nel settore e che siano in possesso
          di   cognizioni   relative   alle  attuali  tendenze  della
          criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici
          che  svolgono  attivita'  di  investigazione,  di  indagine
          preliminare   sui   fatti   o  procedimenti  relativi  alla
          criminalita'  organizzata  di  tipo  mafioso o terroristico
          eversivo.
              2-ter.  Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla
          proposta   di   cui   all'art.  11,  tutti  gli  atti  e  i
          provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale,
          gli  atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi
          gli   estratti   essenziali   e  le  attivita'  svolte  per
          l'attuazione  delle  misure  di  protezione. Agli atti e ai
          provvedimenti   della   commissione,   salvi  gli  estratti
          essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
          quelli  preposti  all'attuazione  delle  speciali misure di
          protezione,  si applicano altresi' le norme per la tenuta e
          la  circolazione degli atti classificati, con classifica di
          segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
              2-quater.  Per lo svolgimento dei compiti di segreteria
          e   di  istruttoria,  la  Commissione  centrale  si  avvale
          dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
          Forze  di  polizia.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti  di
          istruttoria,   la  commissione  puo'  avvalersi  anche  del
          Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14.
              2-quinquies.  Nei  confronti  dei  provvedimenti  della
          Commissione  centrale con cui vengono applicate le speciali
          misure   di   protezione,   anche  se  di  tipo  urgente  o
          provvisorio  a  norma dell'art. 13, comma 1, non e' ammessa
          la  sospensione  dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai
          sensi  dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
          successive  modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto
          17 agosto 1907, n. 642.
              2-sexies.   Nei   confronti   dei  provvedimenti  della
          Commissione  centrale con cui vengono modificate o revocate
          le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o
          provvisorio  a  norma dell'art. 13, comma 1, l'ordinanza di
          sospensione  cautelare  emessa  ai sensi dell'art. 21 della
          legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni,
          o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha
          efficacia  non  superiore  a  sei  mesi. Con l'ordinanza il
          giudice   fissa,   anche   d'ufficio,   l'udienza   per  la
          discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i
          quattro  mesi  successivi; il dispositivo della sentenza e'
          pubblicato  entro  sette giorni dalla data dell'udienza con
          deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti
          alla meta'.
              2-septies.  Nel  termine  entro  il  quale  puo' essere
          proposto  il  ricorso  giurisdizionale  ed  in pendenza del
          medesimo  il  provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane
          sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede
          cautelare o di merito.
              2-octies.  I  magistrati  componenti  della Commissione
          centrale  non  possono  esercitare  funzioni giudicanti nei
          procedimenti  cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti
          nei   cui   confronti   la   commissione,   con   la   loro
          partecipazione,   ha   deliberato  sull'applicazione  della
          misura di protezione.
              2-nonies.  Con  decreto  del  Ministro dell'interno, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          vengono   stabilite  le  modalita'  di  corresponsione  dei
          gettoni   di   presenza  ai  componenti  della  commissione
          centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti
          di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
          commissione.   All'onere   derivante   dall'attuazione  del
          presente  comma, determinato nella misura massima di 42.000
          euro  per  l'anno  2002 e di 100.000 euro annui a decorrere
          dall'anno   2003,   si   provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno    2002,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
              3. (Comma abrogato).».