Art. 3. Dipendenti pubblici ammessi alle speciali misure di protezione 1. Ai soggetti indicati nell'articolo 1 che siano dipendenti pubblici e che, in applicazione delle speciali misure di protezione, vengono trasferiti in comuni diversi da quelli di residenza e' assicurata la ricollocazione lavorativa presso sedi o uffici dell'Amministrazione o ente pubblico di appartenenza ovvero presso altre amministrazioni o enti pubblici, individuati tenendo conto delle esigenze di sicurezza e riservatezza degli interessati. 2. A tal fine, il Prefetto competente per il luogo in cui gli interessati sono stati trasferiti, dopo aver acquisito il loro preventivo assenso e verificate le opportunita' esistenti, provvede ad attivare le procedure per l'assegnazione degli interessati ad altra sede od ufficio dell'Amministrazione, ovvero per la loro assegnazione in comando, o distacco, presso altre amministrazioni o enti pubblici, d'intesa con questi ultimi, secondo le vigenti disposizioni di settore ed i contratti collettivi nazionali di settore. 3. Nei casi in cui non risulti possibile individuare una collocazione lavorativa per gli interessati nel territorio della provincia o regione in cui sono stati trasferiti, il Prefetto, qualora individui, d'intesa con altri Prefetti, anche di altre regioni, ai sensi del comma 2 e compatibilmente con le esigenze di sicurezza e riservatezza, una collocazione lavorativa in altra provincia anche di altra regione, dispone il loro trasferimento nella localita' ritenuta opportuna. 4. Il Prefetto competente per il luogo in cui gli interessati sono stati trasferiti provvede all'attuazione delle speciali misure di protezione. 5. I soggetti di cui al comma 1 mantengono il trattamento economico e l'anzianita' contributiva di cui godevano alla data della proposta di ammissione alle speciali misure di protezione. 6. I testimoni di giustizia ammessi alle speciali misure di protezione hanno diritto, nel periodo di interruzione dell'attivita' lavorativa per esigenze connesse all'attuazione delle predette misure, ai versamenti degli oneri contributivi da parte dell'amministrazione o ente pubblico di appartenenza.