Art. 3.

   Dipendenti pubblici ammessi alle speciali misure di protezione

  1.  Ai  soggetti  indicati  nell'articolo 1  che  siano  dipendenti
pubblici  e che, in applicazione delle speciali misure di protezione,
vengono  trasferiti  in  comuni  diversi  da  quelli  di residenza e'
assicurata   la   ricollocazione  lavorativa  presso  sedi  o  uffici
dell'Amministrazione  o  ente  pubblico di appartenenza ovvero presso
altre  amministrazioni  o  enti  pubblici,  individuati tenendo conto
delle esigenze di sicurezza e riservatezza degli interessati.
  2.  A  tal  fine,  il  Prefetto  competente per il luogo in cui gli
interessati  sono  stati  trasferiti,  dopo  aver  acquisito  il loro
preventivo  assenso  e verificate le opportunita' esistenti, provvede
ad  attivare  le  procedure  per  l'assegnazione degli interessati ad
altra  sede  od  ufficio  dell'Amministrazione,  ovvero  per  la loro
assegnazione  in  comando, o distacco, presso altre amministrazioni o
enti  pubblici,  d'intesa  con  questi  ultimi,  secondo  le  vigenti
disposizioni  di  settore  ed  i  contratti  collettivi  nazionali di
settore.
  3.   Nei   casi  in  cui  non  risulti  possibile  individuare  una
collocazione  lavorativa  per  gli  interessati  nel territorio della
provincia  o  regione  in  cui  sono  stati  trasferiti, il Prefetto,
qualora  individui,  d'intesa  con  altri  Prefetti,  anche  di altre
regioni,  ai  sensi  del comma 2 e compatibilmente con le esigenze di
sicurezza  e  riservatezza,  una  collocazione  lavorativa  in  altra
provincia anche di altra regione, dispone il loro trasferimento nella
localita' ritenuta opportuna.
  4.  Il Prefetto competente per il luogo in cui gli interessati sono
stati  trasferiti  provvede  all'attuazione  delle speciali misure di
protezione.
  5. I soggetti di cui al comma 1 mantengono il trattamento economico
e  l'anzianita' contributiva di cui godevano alla data della proposta
di ammissione alle speciali misure di protezione.
  6.  I  testimoni  di  giustizia  ammessi  alle  speciali  misure di
protezione  hanno diritto, nel periodo di interruzione dell'attivita'
lavorativa   per  esigenze  connesse  all'attuazione  delle  predette
misure,   ai   versamenti   degli   oneri   contributivi   da   parte
dell'amministrazione o ente pubblico di appartenenza.