Art. 4. Dipendenti privati ammessi alle speciali misure di protezione 1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 1 che ricoprivano, alla data della proposta, posti di lavoro nel settore privato, e che non possono prestare attivita' lavorativa per motivi di sicurezza, viene mantenuto il posto di lavoro, con sospensione degli oneri retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro fino al rientro in servizio dei dipendenti medesimi. Si applicano le vigenti norme in ordine alla sostituzione del lavoratore assente per una causa di sospensione obbligatoria del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto. 2. Se l'azienda dispone di sedi, anche in provincie o regioni diverse da quella in cui sono attuate le speciali misure di protezione, gli interessati possono essere trasferiti, con il loro assenso, presso di esse, se sia possibile la continuazione delle prestazioni lavorative e fatte salve le esigenze di sicurezza. Ai relativi adempimenti provvede, previ accordi con il datore di lavoro, l'Autorita' competente per l'attuazione delle speciali misure. In caso di trasferimento in altra provincia, le speciali misure di protezione vengono attuate dal Prefetto di quest'ultima. 3. L'Autorita' competente all'attuazione delle speciali misure di protezione provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 1, che siano in possesso dei prescritti requisiti, gli importi dei contributi volontari da essi versati agli Enti previdenziali e relativi al periodo in cui non hanno potuto svolgere attivita' lavorativa per motivi di sicurezza. Il rimborso e' corrisposto su istanza documentata degli interessati.