Art. 4.

    Dipendenti privati ammessi alle speciali misure di protezione

  1.   Nei   confronti  dei  soggetti  indicati  nell'articolo 1  che
ricoprivano,  alla  data  della proposta, posti di lavoro nel settore
privato,  e  che non possono prestare attivita' lavorativa per motivi
di  sicurezza,  viene  mantenuto  il posto di lavoro, con sospensione
degli oneri retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro
fino  al rientro in servizio dei dipendenti medesimi. Si applicano le
vigenti  norme in ordine alla sostituzione del lavoratore assente per
una  causa  di  sospensione  obbligatoria  del rapporto di lavoro con
diritto alla conservazione del posto.
  2.  Se  l'azienda  dispone  di  sedi,  anche in provincie o regioni
diverse  da  quella  in  cui  sono  attuate  le  speciali  misure  di
protezione,  gli  interessati  possono essere trasferiti, con il loro
assenso,  presso  di  esse,  se  sia possibile la continuazione delle
prestazioni  lavorative  e  fatte  salve le esigenze di sicurezza. Ai
relativi adempimenti provvede, previ accordi con il datore di lavoro,
l'Autorita'  competente  per  l'attuazione  delle speciali misure. In
caso  di  trasferimento  in  altra  provincia,  le speciali misure di
protezione vengono attuate dal Prefetto di quest'ultima.
  3.  L'Autorita'  competente all'attuazione delle speciali misure di
protezione  provvede  a rimborsare ai soggetti di cui al comma 1, che
siano   in   possesso  dei  prescritti  requisiti,  gli  importi  dei
contributi  volontari  da  essi  versati  agli  Enti  previdenziali e
relativi  al  periodo  in  cui  non  hanno  potuto svolgere attivita'
lavorativa  per  motivi  di  sicurezza. Il rimborso e' corrisposto su
istanza documentata degli interessati.