Art. 5. Dipendenti pubblici ammessi allo speciale programma di protezione 1. I dipendenti pubblici ammessi allo speciale programma di protezione, ad eccezione dei testimoni di giustizia di cui al successivo articolo 6, sono collocati in aspettativa senza assegni, o in altro analogo istituto, che, secondo gli specifici ordinamenti e la contrattazione collettiva, permette la conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del programma senza la corresponsione di emolumenti. 2. I soggetti di cui al precedente comma possono chiedere al Servizio Centrale di Protezione, successivamente alla comunicazione del provvedimento di ammissione al programma, l'attivazione della procedura per la loro assegnazione in via temporanea, ad altra sede di servizio dell'Amministrazione di appartenenza ovvero, se cio' non sia possibile, il distacco o comando presso altra amministrazione o ente pubblico, d'intesa con questi ultimi secondo le vigenti disposizioni di settore ed i contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. Il Servizio Centrale di Protezione provvede, una volta ricevuta la richiesta, ad individuare, tenendo conto dei profili di sicurezza, riservatezza e anonimato, la sede lavorativa presso cui trasferire gli interessati. A tale scopo, interpella le amministrazioni e gli enti pubblici competenti, nonche' le Autorita' provinciali di pubblica sicurezza di volta in volta interessate. Il trasferimento e' comunque disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Agli interessati e' garantito il mantenimento del livello retributivo goduto alla data del collocamento in aspettativa o in analogo istituto aggiornato agli aumenti contrattuali intervenuti, nonche' il riconoscimento del periodo trascorso in aspettativa senza assegni ai fini dell'anzianita' di servizio. 5. Nel caso di impossibilita' di ricollocazione per mancanza di posti vacanti nella qualifica, i dipendenti pubblici ammessi allo speciale programma di protezione possono essere collocati in comando o distacco presso altri amministrazioni o enti pubblici, d'intesa con questi ultimi, secondo le vigenti disposizioni di settore ed i contratti nazionali di lavoro. 6. Se gli interessati richiedono in via definitiva il trasferimento dalla sede di servizio, o il transito nei ruoli di altra amministrazione o ente pubblico, l'amministrazione o ente di appartenenza provvede alla collocazione dei dipendenti in mobilita', e individua, ove non si sia gia' provveduto, l'amministrazione o l'ente di assegnazione, che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' attivare la procedura per l'inserimento nel proprio organico.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».