Art. 5.

  Dipendenti pubblici ammessi allo speciale programma di protezione

  1.  I  dipendenti  pubblici  ammessi  allo  speciale  programma  di
protezione,  ad  eccezione  dei  testimoni  di  giustizia  di  cui al
successivo articolo 6, sono collocati in aspettativa senza assegni, o
in  altro  analogo istituto, che, secondo gli specifici ordinamenti e
la  contrattazione collettiva, permette la conservazione del posto di
lavoro  per  tutta la durata del programma senza la corresponsione di
emolumenti.
  2.  I  soggetti  di  cui  al  precedente  comma possono chiedere al
Servizio  Centrale  di Protezione, successivamente alla comunicazione
del  provvedimento  di  ammissione  al programma, l'attivazione della
procedura  per  la loro assegnazione in via temporanea, ad altra sede
di  servizio dell'Amministrazione di appartenenza ovvero, se cio' non
sia  possibile,  il distacco o comando presso altra amministrazione o
ente   pubblico,  d'intesa  con  questi  ultimi  secondo  le  vigenti
disposizioni  di  settore  ed  i  contratti  collettivi  nazionali di
lavoro.
  3.  Il Servizio Centrale di Protezione provvede, una volta ricevuta
la richiesta, ad individuare, tenendo conto dei profili di sicurezza,
riservatezza  e  anonimato,  la sede lavorativa presso cui trasferire
gli  interessati.  A  tale scopo, interpella le amministrazioni e gli
enti   pubblici  competenti,  nonche'  le  Autorita'  provinciali  di
pubblica sicurezza di volta in volta interessate. Il trasferimento e'
comunque    disposto    previo   consenso   dell'amministrazione   di
appartenenza,  secondo  quanto  previsto dall'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4.  Agli  interessati  e'  garantito  il  mantenimento  del livello
retributivo  goduto  alla  data  del collocamento in aspettativa o in
analogo  istituto  aggiornato  agli aumenti contrattuali intervenuti,
nonche'  il riconoscimento del periodo trascorso in aspettativa senza
assegni ai fini dell'anzianita' di servizio.
  5.  Nel  caso  di  impossibilita' di ricollocazione per mancanza di
posti  vacanti  nella  qualifica,  i dipendenti pubblici ammessi allo
speciale  programma di protezione possono essere collocati in comando
o distacco presso altri amministrazioni o enti pubblici, d'intesa con
questi  ultimi,  secondo  le  vigenti  disposizioni  di  settore ed i
contratti nazionali di lavoro.
  6. Se gli interessati richiedono in via definitiva il trasferimento
dalla   sede   di   servizio,  o  il  transito  nei  ruoli  di  altra
amministrazione   o   ente  pubblico,  l'amministrazione  o  ente  di
appartenenza  provvede alla collocazione dei dipendenti in mobilita',
e  individua,  ove  non  si  sia gia' provveduto, l'amministrazione o
l'ente   di   assegnazione,   che,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 30  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo'
attivare la procedura per l'inserimento nel proprio organico.
 
          Nota all'art. 5:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  30  del  decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse):
              «Art.   30   (Passaggio   diretto   di   personale  tra
          amministrazioni  diverse).  - 1. Le amministrazioni possono
          ricoprire  posti  vacanti  in  organico  mediante passaggio
          diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
          servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
          di  trasferimento.  Il  trasferimento  e'  disposto  previo
          consenso dell'amministrazione di appartenenza.
              2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
          procedure  e  i criteri generali per l'attuazione di quanto
          previsto dal comma 1.
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura  di posti vacanti in organico, devono attivare le
          procedure  di  mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
          via  prioritaria,  all'immissione  in ruolo dei dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando  o  di  fuori  ruolo, appartenenti alla stessa area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle   amministrazioni   in   cui  prestano  servizio.  Il
          trasferimento  e'  disposto,  nei limiti dei posti vacanti,
          con   inquadramento   nell'area   funzionale   e  posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni di provenienza.
              2-ter.  L'immissione  in  ruolo  di cui al comma 2-bis,
          limitatamente  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          al   Ministero   degli  affari  esteri,  in  ragione  della
          specifica  professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
          avviene   previa  valutazione  comparativa  dei  titoli  di
          servizio  e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,   nei   limiti   dei   posti  effettivamente
          disponibili.
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della   specifica   professionalita'  richiesta  ai  propri
          dipendenti   puo'   procedere  alla  riserva  di  posti  da
          destinare   al  personale  assunto  con  ordinanza  per  le
          esigenze  della  Protezione  civile  e del servizio civile,
          nell'ambito  delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
          comma  59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
          1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».