Art. 6.

Dipendenti  pubblici  ammessi  al programma speciale di protezione in
                        qualita' di testimoni

  1.  A  partire  dalla  data  del  provvedimento  di  ammissione  al
programma  speciale  di  protezione,  i testimoni dipendenti pubblici
sono     collocati    in    aspettativa    retribuita,    ai    sensi
dell'articolo 16-ter,  lettera d), del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n.  8,  convertito  dalla  legge  15 marzo  1991, n. 82, e successive
modificazioni.
  2.  Se gli interessati richiedono di essere trasferiti in localita'
diversa  da  quella  in  cui risiedevano originariamente, il Servizio
Centrale  di  Protezione  provvede, previa valutazione dei profili di
sicurezza, riservatezza e anonimato, alle necessarie procedure per il
trasferimento  della  sede  di  servizio  presso l'amministrazione di
appartenenza, o il comando o il distacco presso altri amministrazioni
o  enti  pubblici  d'intesa  con  questi  ultimi,  secondo le vigenti
disposizioni  di  settore.  Gli  interessati  mantengono  il  livello
retributivo  di cui godevano all'atto del collocamento in aspettativa
aggiornato   agli   aumenti   contrattuali  intervenuti,  nonche'  il
riconoscimento  del periodo trascorso in aspettativa senza assegni ai
fini  dell'anzianita'  di  servizio  e,  ove  possibile,  le medesime
mansioni.
  3.  L'interessato cessa dalla posizione di aspettativa per tutto il
periodo  in  cui  presta  attivita'  lavorativa  nella  nuova sede, a
decorrere  dalla  data in cui si e' perfezionato il suo trasferimento
ad  altra  sede  di servizio o il suo comando o distacco presso altra
amministrazione.
 
          Nota all'art. 6:
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 16-ter, lettera
          d),  del  decreto-legge  15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 15 marzo 1991, n. 82 (per
          l'argomento v. nelle note alle premesse):
              «Art.   6-ter   (Contenuto  delle  speciali  misure  di
          protezione). - 1. I testimoni di giustizia cui e' applicato
          lo speciale programma di protezione hanno diritto:
                (Omissis);
                d) se  dipendenti pubblici, al mantenimento del posto
          di    lavoro,    in    aspettativa    retribuita,    presso
          l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in
          attesa  della  definitiva  sistemazione  anche presso altra
          amministrazione dello Stato;
                (Omissis).».