Art. 7.

  Dipendenti privati ammessi allo speciale programma di protezione

  1.   Ai   dipendenti  privati  ammessi  al  programma  speciale  di
protezione  e'  mantenuto  il  posto  di lavoro con sospensione degli
oneri  retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro fino
al  rientro  in  servizio  dei  dipendenti  medesimi. Si applicano le
vigenti  norme in ordine alla sostituzione del lavoratore assente per
una  causa  di  sospensione  obbligatoria  del rapporto di lavoro con
diritto alla conservazione del posto.
  2. Successivamente alla deliberazione della Commissione centrale di
ammissione  al programma speciale, il Servizio Centrale di Protezione
provvede, se gli interessati lo richiedono, al loro trasferimento, se
possibile, in altra sede della medesima azienda, previ accordi con il
datore di lavoro e fatte salve le esigenze di sicurezza.
  3.  Nella  determinazione  delle  misure di protezione, il Servizio
Centrale  di  Protezione tiene conto delle esigenze di ricollocazione
lavorativa di cui al precedente comma.
  4.  Il  Servizio  Centrale  di  Protezione provvede a rimborsare ai
soggetti  di  cui  al  comma  1, che siano in possesso dei prescritti
requisiti,  gli importi dei contributi volontari da essi versati agli
enti  previdenziali  e  relativi  al  periodo in cui non hanno potuto
svolgere attivita' lavorativa per motivi di sicurezza. Il rimborso e'
corrisposto su istanza documentata degli interessati.