Art. 8. Tutela della riservatezza delle persone ammesse a speciali misure di protezione che svolgono attivita' lavorativa 1. Nei confronti dei soggetti ammessi a speciali misure di protezione che svolgono attivita' lavorativa durante il periodo di sottoposizione alle stesse, le amministrazioni e gli enti competenti adottano, d'intesa con gli Organi preposti all'attuazione delle speciali misure o del programma, idonei accorgimenti per impedire, in caso di consultazione di banche dati o archivi informatici, l'individuazione degli interessati e del luogo di lavoro delle localita' in cui gli interessati effettuano le prestazioni.