Art. 8.

Tutela  della riservatezza delle persone ammesse a speciali misure di
            protezione che svolgono attivita' lavorativa

  1.  Nei  confronti  dei  soggetti  ammessi  a  speciali  misure  di
protezione  che  svolgono  attivita' lavorativa durante il periodo di
sottoposizione  alle stesse, le amministrazioni e gli enti competenti
adottano,  d'intesa  con  gli  Organi  preposti  all'attuazione delle
speciali misure o del programma, idonei accorgimenti per impedire, in
caso   di   consultazione  di  banche  dati  o  archivi  informatici,
l'individuazione  degli  interessati  e  del  luogo  di  lavoro delle
localita' in cui gli interessati effettuano le prestazioni.